Il tema della sessualità caratterizza la vita quotidiana del carcere, rappresentando uno degli aspetti più problematici della reclusione, durante la quale si possono sviluppare le “anormalità” sessuali e la conseguente sofferenza nell’individuo.
Il carcere deriva etimologicamente dall'ebraico "carcar", che significa tumulare, luogo senza tempo, che nega la vita; trattare di affetti in carcere e, molto di più, di sessualità, suscita critiche, imbarazzi, polemiche, oltre che perplessità.
Nel carcere, in questo luogo "senza tempo", vanno declinate l'affettività e la sessualità. Comprendere, qualificare e gestire, per noi Operatori, queste due dimensioni è pregnante quanto delicato: la nostra Carta costituente, a chiare lettere, disegna un carcere la cui cifra tenda alla rieducazione e le cui pene non consistano in trattamenti disumani; la verità ordinamentale ha quale focus irrinunciabile il rapporto con la famiglia come elemento del trattamento e dimensione da valorizzare (ex plurimis artt. 15 e 28 O.p.), pur conciliandolo con le esigenze di ordine e di sicurezza peculiari di un ambito detentivo.
Se la dimensione affettiva è normativamente tutelata dalla normativa penitenziaria, benché, talvolta, solo formalmente (vedasi esempio di molti detenuti stranieri e taluni italiani che non riescono concretamente a poter fruire dei colloqui con i parenti e affini), pressoché inesistente, da un punto di prospettiva normativo, è la dimensione sessuale; rebus sic stantibus, unico "strumento", non pensato con tale vocazione ma, talora, funzionalizzato in tal senso è la concessione dei permessi premio ex art. 30 ter O.p., che, comunque, è astrattamente fruibile da un numero residuale di ristretti.
In tale humus detentivo, come ha sostenuto il medico penitenziario Francesco Ceraudo, per molti anni Presidente nazionale dell'Amapi (Associazione medici dell'amministrazione penitenziaria italiana), la sessualità in carcere è, pressoché sospesa, congelata.
Nei primi tempi della detenzione, la sessualità, appunto, è compressa da problematiche più contingenti; riemerge, in maniera prepotente, nei periodi successivi. Il sesso negato può diventare sesso esasperato o sesso “deviato”, come nei casi di 'omosessualità indotta' in soggetti che, prima della detenzione, erano eterosessuali.
Ma questo elaborato tenta di discettare, senza operare discriminazioni, anche della sessualità, a 360°, esplorandone le sue alcune dimensioni e senza discriminazioni: dal sesso negato al sesso immaginato (come accade con l'utilizzo spasmodico ed esasperato di materiale pornografico o con l'autofilia patologica), dalla sessualità repressa alla conseguente fenomenologia dell'omosessualità indotta, come studiata e attenzionata dal sociologo americano Clemmer, nella sua elaborazione della "prigionizzazione" e dagli italiani De Deo e Bolino, prima, e Salierno, dopo, che, con monitoraggi e indagini, individuarono una percentuale elevatissima (pari alla pressoché totalità dei detenuti) adusi all'omosessualità indotta in ambito carcerario.
Un tema poco esplorato è quello delle differenze in carcere. Differenze di ogni tipo sono scandagliabili nel microcosmo detentivo: di nazionalità, di estrazione sociale o religiosa, di classificazione reatuale. Ma, anche, diversità affettive e sessuali, come modus di essere (eterosessuale, omosessuale, transessuale) e come modalità relazionale, con le problematiche ad esse connesse. Sotto i profili securitari, oltre che trattamentali, la vita detentiva assume colori diversi per un ristretto omosessuale rispetto ad un ristretto eterosessuale e, ancor di più, rispetto ad uno transessuale. In tutti questi casi, ben diverse sono le problematiche relativamente alla “conoscenza” del recluso, alla sua interazione con gli altri ristretti, agli aspetti allocativi, gestionali, trattamentali o sanitari, ad esempio. Questa realtà, queste problematica vanno condotte senza scelte di campo aprioristiche, con la volontà di conoscere e fotografare questo variegato caleidoscopio dell'affettività e sessualità in ambito detentivo, nelle sue peculiarità sociologiche, giuridiche e detentive, a 360°.
L'omosessualità invece, anch’essa in larga parte diffusa, più che una scelta consapevole appare come un effetto dell’adattamento al contesto carcerario.
Nelle sezioni femminili, le conseguenze derivanti dalla privazioni delle relazioni presentano caratteristiche diverse.
Questa convinzione è stata di recente ribadita dall’Amministrazione Penitenziaria, in una circolare Dap del 24 aprile 2010, la n. 358115.
Numerose sono state le proposte di legge in materia di affettività e sessualità per i soggetti ristretti in carcere. Nove per la precisione, calendarizzati per la discussione ma mai discussi.
L'unico strumento normativo positivo che non ha tale precipua vocazione ma che, sic stantibus rebus, può essere utilizzato al fine di poter garantire una dimensione sessuale, nel solo alveo di un rapporto matrimoniale o di convivenza, è quello del permesso premio: ex art. 30 ter O.p.
Per Mauro Palma, ex Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, i limiti nel caso italiano, e di un’altra minoranza di Paesi, hanno tre aspetti. Il primo riguarda la complessiva cultura, esterna al carcere, che vede la sessualità come un premio e non come una normale funzione umana. Il secondo, nel sempre presente desiderio di imporre qualche restrizione in più alla privazione della libertà, non assumendo pienamente il principio che la pena è la privazione della libertà, mentre si pensa che la privazione della libertà è il presupposto per ulteriori afflizioni.
L'espiazione di pena in carcere comporta, tra gli altri, la compressione delle ragioni della genitorialità, maternità e paternità, sia di quella già in essere, che di quella eventuale e futura.
In particolare in materia di procreazione assistita, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7791 del 30/01/2008, ha previsto la tutelabilità, per le persone detenute, di quelle situazioni che, in quanto incidenti sul diritto alla salute, facciano riferimento alle tecniche di procreazione assistita. Pertanto, il diritto alla paternità (o maternità), in caso di malattie impeditive della procreazione, deve essere garantito (mediante accesso alle pratiche di procreazione assistita) ai detenuti, così come lo è per i cittadini liberi, purché sussistano le condizioni previste dalla legge in materia (Cass. Sez. I, sent. n. 3181 del 07/02/2007).
Colloqui visivi e telefonici, permessi ex art. 30 O.p., prima, e permessi premio ex art 30 ter O.p., dopo, matrimonio in istituto del detenuto, procreazione assistita, colloqui ex art. 61 Reg. es. sono efficaci strumenti perché il detenuto coltivi e mantenga relazioni affettive e familiari?
Per quanto attiene la sessualità "solitaria", prescissa da relazioni affettive, vi è la vexata quaestio dell'utilizzo del materiale pornografico e del suo acquisto, ex art. 18, comma 6 O.p., alla luce degli ultimi orientamenti della Suprema Corte.
Ma il tema dell'affettività e sessualità per i soggetti in ambito penitenziario è stato recentemente all'attenzione di addetti ai lavori e mass media per la sentenza della Corte Costituzionale n. 301 del 2012, che ha stigmatizzato e rigettato ogni lagnanza in merito alla presunta incostituzionalità del "controllo a vista" in relazione ai colloqui visivi, articolo 18, comma 2 della comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Lo sforzo giuridico di questo elaborato e l'auspicata cifra peculiare è l'aver operato, nel terzo capitolo, un monitoraggio, in ordine cronologico, di tutte le proposte di legge in materia di affettività e sessualità per i soggetti ristretti in carcere. Nove sono le proposte di legge in tal senso; dalla prima del 1996, il cui primo firmatario è l'On. le Pietro Folena, sino all'ultima del 2012, i cui primi firmatari sono gli On. li Della Seta e Ferrante del 2012. Tutti questi progetti o proposte di legge sono stati calendarizzati per la discussione ma, forse non casualmente, mai discussi.
E' peculiare che, nel ventaglio di strumenti implementativi dell'affettività, solo due progetti di legge, la proposta "Boato" e la proposta "della Seta", propugnino la novella dell'art. 28 della legge n. 354 del 26 luglio del 1975, con l’inserzione di un vero e proprio “diritto all'affettività".
Nella valutazione dell’attenzione, giuridica e sociale, riposta dal Parlamento in merito alle problematiche detentive (sulle quali il presente elaborato verte), utile è stato interrogare, con interviste, alcuni dei Deputati e Senatori che hanno proposto progetti di legge in merito: tra questi, l' On.le Pietro Folena, primo a proporre una legge in materia (n. 1503 del 13 giugno 1996), l'On. le Amalia Schirru, deputato (proponente del progetto di legge n. 549 del 1997).
Proficuo appare, ai fini di una giusta definizione delle problematiche relative all'affettività e sessualità in ambito penitenziario, uno screening numerico di quelle che sono le "dimensioni" [1] di questi aspetti penitenziari.
Esaminando i dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria si evince che, dopo un calo di ristretti negli anni 2006 e 2007 (a seguito dell'indulto), vi è stato un aumento molto significativo nel 2008 (ben 9.834!); infatti nel 2007, i detenuti erano 48.693, mentre, nel 2008, erano ben 58.127.
Si nota come, dal 2006 sino al 2010, vi è stato un aumento progressivo di detenuti coniugati; è significativo che tale numero sia elevato e, pressocchè, crescente (sia pure con una leggerissima flessione), nonostante un calo significante del numero totale di detenuti nel 2011 e 2012.
L'Ordinamento penitenziario riserva grande importanza al rispetto ed al mantenimento delle relazioni familiari sulla scorta dei precetti costituzionali. L'art. 29, I° comma, Cost. prescrive che: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" [2]. L'art. 28 O.p. si staglia, invero, come un indubbio baluardo della tutela dei rapporti familiari per il soggetto ristretto in ambito penitenziario, statuendo che: "particolare cura nel mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglia", con un indiscusso intento programmatico [3]. Sempre alla famiglia fanno riferimento, altresì, l'art. 15 O.p., che include l'agevolazione degli "rapporti con la famiglia" tra gli elementi del trattamento e l'art 45 O.p. che recita: "Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale...". L'art. 45 O.p. va letto in stretta connessione con la norma cornice dell'art. 28 O.p. e ricomprende, nella sua prospettiva all'assistenza familiare, tutti i ristretti.
Prima facie, i rapporti con la famiglia "sembrano orientati più a preservare il detenuto da effetti desocializzanti della detenzione che non a favorire un percorso rieducativo" [5]; in vero, nella prospettiva del mantenimento e consolidamento dei rapporti affettivi e familiari, strumenti quali i colloqui visivi e telefonici, la corrispondenza, i permessi premio ex art 30 ter, si configurano pregnanti di valenza trattamentale.
Lo strumento più importante, volto al mantenimento dei rapporti tra il ristretto e i propri cari, è quello del "colloquio" visivo che ha avuto una forte apertura nella riforma penitenziaria del 1975; nel regolamento del 1931, infatti, il carcere, era concepito come realtà chiusa rispetto alla società ''esterna". Anche le visite di alcune autorità (ministri, segretari, magistrati, vescovi, ecc.) erano concesse solo in via eccezionale ma, ad es. con l' assoluto divieto di rivolgere la parola ai detenuti e gli stessi colloqui visivi con i familiari erano oggetto di un disciplina molto restrittiva. La Riforma penitenziaria del 1975 ha, invece, apportato una vera e propria svolta copernicana nel modo di concepire il detenuto; egli è sì all'interno del mondo carcerario, ma con auspicata piena e sinergica interazione con l'esterno (famiglia, volontariato, in primis).
La natura di colloqui [6] (rectius, con controllo a vista, ma non auditivo) con la famiglia quali strumenti elementi del trattamento viene, altresì, confermata e, ancora più, ribadita, nel nuovo Regolamento di esecuzione del 2000; i colloqui non sono condizionati alla condotta tenuta, né all'iter o all'interazione del ristretto rispetto al programma trattamentale, o connessi alla gravità del reato commesso [7]. A scopo premiale, possono essere concessi colloqui in numero ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 18 O.p e 37 Reg. Es. 230/2000 [8]; l'aumento del numero dei colloqui, ex art 37 n. 4 Reg. Es. 230/2000, può essere concesso a titolo premiale.
La tutela dei rapporti familiari, conformemente all'evoluzione del concetto di famiglia, viene estesa anche alle famiglie di fatto e alle convivenze more uxorio [10]. Riguardo all'individuazione delle persone ammesse ai colloqui, la circolare D.a.p. n. 3478 del 1998 dell'8.7.1998, concordemente con la Dottrina prevalente, reputò che sia la legge del '75, che il regolamento di esecuzione, utilizzassero i termini "congiunti" e "familiari" come equivalenti e che fosse utile considerare un concetto di famiglia in termini più sociologici che giuridici; le relazioni familiari non possono essere facilmente sottoposte agli schemi rigidi della legge, ma vanno considerati in senso sociologico, quale unità fondamentale dell'organizzazione sociale, caratterizzata dalla residenza comune, dalla cooperazione economica, dall'affectio maritalis o familiaris.
La norma, invero, prevede un ibrido di diritto e concessione per le persone estranee alla famiglia (e comunque parenti e affini oltre il quarto grado), di importante valutazione ed impatto per quei soggetti che hanno sì relazioni affettive ma incipienti, o, comunque, non connotate da coabitazione e convivenza; si pensi a rapporti tra fidanzati o a conoscenze affettive in fieri o, come spessissimo accade per i detenuti, nate in modo epistolare e non ancora corroborate da conoscenza fisica, o anche situazioni se mai r...
Dalla condizione di uomo nella società alla condizione di omosessuale in carcere.
La tutela della salute: le cure ormonali e la L. 328/2001.

PSICOLOGIA Quando il sesso diventa un problema
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