Il matrimonio canonico o ecclesiastico si riferisce all'unione tra due persone secondo le formalità stabilite dalla Chiesa cattolica. Quando due persone arrivano all'altare, di certo non pensano minimamente che il loro amore, dopo una promessa di matrimonio eterna, potrebbe finire e le nozze concludersi. Ma la realtà è ben altra e seppur si speri che tale accadimento non avvenga mai, bisogna pur farci i conti. Oltre al divorzio o alla separazione, c'è un altro modo per porre fine al matrimonio religioso: l'annullamento delle nozze. In effetti come il matrimonio religioso ha una validità civile, anche l'annullamento può essere utilizzato per annullare il matrimonio dal punto di vista legale ed il Codice Civile lo riporta. In entrambi i casi, l'obiettivo è porre fine al vincolo matrimoniale.
Il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale era rimasto "identico per tre secoli", dai tempi cioè della riforma di Benedetto XIV, Papa Lambertini. Era stato Benedetto XIV a introdurre la sentenza doppia conforme, che viene ora superata con la riforma di papa Francesco. Nel caso si dovesse arrivare alla rottura del matrimonio religioso potrebbe subentrare la possibilità dell'annullamento alla Sacra Rota.
Con la riforma del 2015 del Codice di Diritto Canonico, Papa Francesco ha riformato la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio, che può avvenire con processo ordinario o con processo più breve. La riforma delle nullità matrimoniali rappresenta una prima risposta alle attese dei divorziati risposati che chiedono di poter tornare a ricevere l'Eucaristia, molti dei quali si trovano proprio nelle condizioni elencate dal Papa nel suo motu proprio: la riforma tiene conto infatti anche del motivo principale per il quale è richiesta la nullità matrimoniale, cioè il desiderio di perfezionare una nuova unione stabile e felice tornando a vivere i sacramenti.
La Procedura di Annullamento Matrimoniale
La prima cosa da fare per dare il via alla procedura è quella di presentare presso il tribunale ecclesiastico competente il libello, ovvero la richiesta di dichiarazione di nullità in cui verranno esplicitate tutte le motivazioni. Il collegio giudicante, poi, raccoglierà e analizzerà gli elementi di prova e convocherà i coniugi. In particolari casi, quando cioè la nullità del matrimonio è ”manifesta“, ovvero particolarmente evidente, e vi è la richiesta congiunta di entrambi i coniugi, si può chiedere al Vescovo diocesano che accerti la nullità. Quest'ultimo, una volta accertate tutte le motivazioni, firma il decreto di ammissione e nomina il giudice istruttore, il notaio e il difensore del vincolo.
Con la riforma varata dal Pontefice, anche quando il vescovo stabilisce che si faccia un processo ordinario, esso dovrà celebrarsi entro un anno al massimo, e la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello o le motivazioni dell'appello saranno manifestamente infondate. Come abbiamo appena visto, a seconda delle specifiche condizioni del caso che porterà i due coniugi a fare richiesta di nullità matrimoniale, il processo potrà essere ordinario, e quindi della durata di circa un anno, oppure breve, ossia di circa 30 giorni. Con la riforma portata avanti da Papa Francesco, la procedura pe stata ridotta e normalmente non dura più di un anno o un anno e mezzo. Dopo aver studiato il caso, le prove e le diverse accuse, e l'intervento del Difensore del Vincolo, viene emessa una sentenza.
Il Tribunale della Rota Romana è il più famoso dei Tribunali Ecclesiastici, un Tribunale apostolico che giudica generalmente in seconda istanza, cioè in appello, le cause di nullità di matrimonio, a cui è possibile, al pari degli altri Tribunali Ecclesiastici, rivolgersi per chiedere che sia accertata la nullità del vincolo matrimoniale. Questo infatti, una volta fatte le opportune verifiche circa le cause di nullità prescritte dal diritto canonico, può decretare la nullità del matrimonio, facendo sì che le parti liberino dai diritti e dagli obblighi matrimoniali e possano, se lo vorranno, risposarsi in Chiesa.

Costi dell'Annullamento Matrimoniale
Per i Tribunali Ecclesiastici italiani, la CEI, ha previsto un costo pari ad € 525,00 da corrispondere, a cui va aggiunto l'onorario dell'avvocato rotale, che si aggira tra i 1.575€ e i 2.995€, secondo il tariffario attualmente in vigore, in cui andranno calcolati anche l'IVA e la Cassa di previdenza forense. Il procedimento per la dichiarazione di nullità in primo grado in Italia comporta un costo di € 525,00 per il contributo da corrispondere al Tribunale oltre al pagamento dell’onorario del proprio avvocato. L’onorario previsto dalla CEI per questo tipo di cause varia tra € 1.600 e € 3.000 circa. Dal 01 gennaio 2020 è stabilito dalla CEI tra un minimo di € 1.600,00 fino ad un massimo € 3.000,00.
Per quanto riguarda invece il Tribunale della Rota Romana, quella comunemente chiamata Sacra Rota, i costi sono diversi e variano a seconda del tipo di causa. A titolo meramente indicativo si può dire che i costi minimi ammontano a € 1.500,00 oltre eventuali spese di perizia ed extra. Oltre a tale importo va aggiunto l’onorario dell’Avvocato, stabilito tra € 2.000,00 e € 4.000,00. In caso di rinvio all’esame ordinario della causa, al sopra indicato onorario di patrocinio di primo grado, si aggiunge l’onorario per il secondo grado di giudizio da un minimo di euro 604,00 a un massimo di euro 1.207,00. Le consulenze preliminari, tese all’analisi del caso specifico e all’accertamento del fondamento per l’introduzione della causa di nullità, variano, ordinariamente, da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 250,00 oltre oneri fiscali secondo la legislazione fiscale italiana.
In tutti gli altri casi, la parte attrice è tenuta al versamento di euro 525,00 a titolo di spese processuali mentre la parte convenuta costituita in giudizio con un proprio avvocato è tenuta al versamento di euro 262,50.
Sebbene si pensi che questo processo sia difficile e costoso, in verità la procedura ha di solito un costo abbastanza abbordabile. L'onorario per l’avvocato viene precisato nel preventivo di spesa. Chi si avvale della consulenza e dell’assistenza di un Avvocato è bene che stabilisca in modo chiaro quali sono le spese lorde complessive cui va incontro nel corso del processo. Il Preventivo di spesa, firmato dall’assistito, deve essere presentato dall’avvocato alla presidenza del Tribunale.

Gratuità delle Procedure e Patrocinio
Nei processi di nullità matrimoniale, la gratuità sia assicurata "per quanto possibile", si legge ancora nella lettera, "salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operai dei tribunali". La gratuità "sia curata dalle Conferenze episcopali". È sacrosanto pagare chi svolge un ruolo. Per chi ha un reddito basso esiste il gratuito patrocinio.
Per quanto riguarda i tribunali ecclesiastici regionali, secondo la normativa emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, possono avere luogo la dispensa totale o parziale dalle spese processuali e il gratuito patrocinio per coloro che si trovano in serie (e documentate) difficoltà economiche. Chi ritiene poi di versare in condizioni economiche che non gli permettono di onorare il contributo per le spese processuali del Tribunale o i costi di un avvocato di fiducia, deve presentare un’apposita domanda utilizzando il modulo qui allegato.
In secondo grado le spese salgono intorno ai 1.200 euro. L'annullamento del matrimonio può essere richiesto da uno dei due coniugi. A volte può esserci la possibilità di richiedere una esenzione gratuita del costo.
Cause di Nullità Matrimoniale
La procedura per la dichiarazione di nullità ecclesiastica è abbastanza complessa e, pertanto, si consiglia di avvalersi dei servizi di un Avvocato esperto in Diritto Canonico. Solitamente i Tribunali Ecclesiastici indicano delle tariffe appropriate per questo servizio e di solito gli avvocati le seguono. In ogni caso sono gli avvocati che stabiliscono il costo della loro prestazione i base alla situazione e quindi conviene richiedere un preventivo personalizzato.
Vizio del consenso al matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi, ossia quando vi è l’esclusione di una proprietà o un elemento essenziale del matrimonio. La durata di un giudizio non è sempre facile da prevedere, ciò avviene anche nei procedimenti canonici. La durata dipende dalla natura della causa, la facilità di reperire le prove, la collaborazione delle parti nonché le esigenze organizzative del Tribunale.
In tutti gli altri casi, la parte attrice è tenuta al versamento di euro 525,00 a titolo di spese processuali mentre la parte convenuta costituita in giudizio con un proprio avvocato è tenuta al versamento di euro 262,50.
La nullita matrimoniale
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