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Permessi per Matrimonio di Parenti e Altri Eventi Familiari

La normativa italiana, attraverso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), prevede specifici permessi retribuiti per i lavoratori in occasione di determinati eventi familiari, quali matrimoni, decessi e traslochi. Questi permessi sono volti a garantire al dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro per far fronte a necessità personali e familiari, senza subire una decurtazione della retribuzione.

Permessi per Matrimonio

Il matrimonio è un evento che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale e contrattuale, non dà diritto a permessi retribuiti per i parenti del coniuge che si sposa. L'articolo 20 del CCNL, che disciplina i diritti a giorni di congedo retribuiti, non contempla specificamente il caso di matrimonio di un parente. Tuttavia, è possibile fruire dei permessi per motivi personali e familiari. Il testo chiarisce che i permessi per matrimonio si richiedono online tramite la procedura Start Web, selezionando il giustificativo apposito.

È importante distinguere tra i giorni di congedo per matrimonio del lavoratore stesso e i permessi per motivi personali o familiari che possono essere richiesti in altre occasioni. Sebbene non esista un permesso specifico per il matrimonio di un parente, il lavoratore può avvalersi dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari previsti dal CCNL, a condizione che la richiesta sia adeguatamente documentata e motivata.

Inoltre, per il personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato, l'articolo 35, comma 12, del CCNL 18.01.2024 prevede tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA, tali permessi possono essere fruiti anche ad ore.

matrimonio civile

Permessi per Decessi

In caso di decesso di un familiare, il lavoratore ha diritto a giorni di congedo retribuiti. Il diritto è quantificato in base alle circostanze concrete, ma è almeno di un giorno e al massimo di tre giorni. La durata del diritto è limitata al periodo tra il decesso e le esequie. Nella commisurazione del diritto va tenuto conto della possibilità che il collaboratore sia gravato di faccende in connessione con il decesso o che vi sia una certa distanza tra il suo luogo di domicilio e il luogo delle esequie.

Per i permessi per lutto, questi possono essere fruiti in caso di decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado, nonché per il convivente. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso all'anno per ogni evento luttuoso che dovesse colpire i soggetti indicati. L'evento luttuoso, per le negative ripercussioni sulla sfera psico-fisica del dipendente, può essere assimilato alla malattia, a condizione che il dipendente informi tempestivamente l'Amministrazione e produca idonea documentazione al rientro in servizio.

La decorrenza dei tre giorni di permesso può anche non coincidere con la data dell'evento luttuoso ed essere differita di qualche giorno, ma non oltre sette giorni.

lutto e fiori

Permessi per Trasloco

Il diritto a giorni di congedo retribuiti per trasloco sussiste a condizione che i lavori di trasloco cadano in giorni lavorativi e che il collaboratore traslochi la propria economia domestica. Se un collaboratore appena assunto va ad abitare in una camera ammobiliata, il datore di lavoro non è obbligato a concedergli un congedo pagato. Se il trasloco avviene durante un giorno lavorativo in prossimità dell’attuale luogo di domicilio o nello stesso agglomerato, il collaboratore ha diritto ad un giorno di congedo pagato. Ogni trasloco durante il rapporto di lavoro che cade in un giorno lavorativo dà diritto al congedo retribuito.

È importante notare che se il giorno del trasloco cade in un giorno di riposo settimanale del lavoratore, non sussiste alcun diritto per un giorno di congedo retribuito. In caso di distanze significative, il diritto può essere esteso a più giorni retribuiti.

trasloco

Permessi per Motivi Personali o Familiari

Oltre ai permessi specifici per matrimonio, decesso e trasloco, i lavoratori hanno diritto a permessi per motivi personali o familiari. L'articolo 35, comma 12, del CCNL Istruzione prevede tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato, documentati anche mediante autocertificazione. Questi permessi possono essere fruiti anche cumulativamente per l'intera giornata lavorativa.

La documentazione necessaria per usufruire di questi permessi è valutata dal dirigente scolastico, che ha il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze. È necessario che il motivo sia adeguatamente specificato e che l'autocertificazione sia ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare.

I permessi per motivi personali e familiari non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi ad ore, salvo eccezioni previste per i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001.

Modalità di Richiesta e Documentazione

Le richieste di permesso per matrimonio, visita specialistica, esami diagnostici e terapie si effettuano online tramite la procedura Start Web, selezionando il giustificativo appropriato. Per i permessi per motivi personali o familiari, è necessaria un'autocertificazione che specifichi adeguatamente il motivo dell'assenza.

In caso di partecipazione a concorsi o esami, è necessario presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti. Per la partecipazione a concorsi ed esami, il richiedente dovrà produrre documentazione comprovante l'effettiva partecipazione rilasciata dall'ente o amministrazione.

È importante notare che non devono essere allegati referti medici o altra documentazione contenente dati sensibili. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa temporanea conseguente a una patologia, l'assenza sarà imputata alla malattia.

PERMESSI 104 - IL TUTORIAL

Il testo cita anche la possibilità di fruire dei "Permessi 150 ore" per la frequenza di corsi di studio, secondo quanto previsto dall'art. 32 del CCNL 16/10/2008. Per tali permessi, il dipendente dovrà giustificare l'assenza tramite la procedura Start Web, utilizzando codici specifici e allegando la certificazione di frequenza e l'autocertificazione degli esami sostenuti.

Infine, per la partecipazione agli esami, il dipendente potrà anche utilizzare le 8 giornate di permesso previste dal CCNL 2016-2018.

documentazione permessi

Le definizioni di parente in linea retta (discendente), in linea collaterale (con uno stipite comune ma non discendenti l'uno dall'altro) e affine (vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge) sono fornite per chiarire i rapporti familiari ai fini dell'applicazione delle normative sui permessi.

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