Comunemente si parla di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità". Infatti secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione del matrimonio stesso. Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico.
Il vizio di nullità può essere riconosciuto anche in fatti preannunciati o precedenti al matrimonio, caso tipico essendone la mancanza di alcune condizioni oggettive ritenute in dottrina essenziali al buon esito del legame. L'amministrazione del sacramento matrimoniale non ha l'effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso e di farlo insieme all'altro coniuge.
Il diritto canonico individua altri casi in cui è lecita la dichiarazione di nullità, fra i quali: matrimonio imposto contro la volontà di uno o entrambi i coniugi; incapacità psicologica di effettuare una vera scelta coniugale ed incapacità psicologica di adempiere agli obblighi sopra ricordati; sono poi considerati capaci di viziare la regolarità del vincolo la condizione e l'errore al momento del consenso.
Le persone il cui matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa, anche se ad alcune di esse può essere comminato un divieto amministrativo a contrarre nuove nozze senza il consenso della Curia di appartenenza. Le istanze di dichiarazione di nullità del matrimonio sono in genere informalmente inoltrate al vicario giudiziale della propria diocesi, che provvede ad indirizzare gli interessati nell'addizione della procedura.
Le Cause di Nullità del Matrimonio
Il diritto canonico, attraverso i suoi canoni, definisce specifici motivi per cui un matrimonio può essere dichiarato nullo. Questi vizi possono riguardare aspetti fondamentali del consenso e della capacità dei coniugi al momento della celebrazione.
Impotenza
L'impedimento di impotenza, disciplinato dal can. 1084 del codice di diritto canonico (c.i.c.) attiene all'incapacità, sia per l'uomo che per la donna, di porre in essere l'atto sessuale per cause di diversa natura organica, ad esempio per l'uomo incapacità di erezione del membro o per la donna il vaginismo, ovvero di natura funzionale, quando l'impotenza deriva da cause psichiche. Per rendere nullo il matrimonio la norma stabilisce che l'impotenza copulativa deve essere antecedente al matrimonio nonché perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, sia nei confronti di qualsiasi soggetto (assoluta), sia nei confronti solo del proprio partner (relativa). Si dice perpetua l'impotenza che non è guaribile se non con mezzi illeciti o straordinari che, ad esempio, possano mettere a repentaglio anche la vita dello stesso paziente.
Incapacità per insufficiente uso di ragione
Secondo il can. 1095 n. 1, sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione. L'uso di ragione indicato al numero 1 del can. 1095 attiene alla natura dell'atto presente quando per un motivo contingente la parte non abbia sufficiente ragione per comprendere il patto matrimoniale che sta per concludere. In quel momento il nubente non ha il dominio congiunto e armonico delle sue facoltà sensitive, appetitive, intellettive e volitive, necessario a far sì che il suo atto di contrarre sia atto umano (Villadrich).
Incapacità per difetto di discrezione di giudizio
L'incapacità consensuale attiene anche coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).
Incapacità per cause di natura psichica
Coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio sono considerati incapaci (can. 1095 n. 3). Dette cause rientrano in psicopatologie che l'antropologia richiede essere serie. Non bastano infatti delle semplici difficoltà insorte tra i coniugi per dichiarare la nullità del matrimonio. Giova riportare una celebre espressione di Giovanni Paolo II: “Il fallimento dell'unione coniugale non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono avere trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non avere accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano però la sostanziale libertà umana.
Ignoranza
L'ignoranza (can. 1096) è un capo di nullità ormai rarissimo ai nostri tempi di società globalizzata. Perché possa esserci un valido consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.
Errore
L'errore (can. 1097-1099) è una falsa conoscenza della realtà per cui la volontà di un atto dipende dalla convinzione dell'esistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste. L'errore di persona (can. 1097 § 1 c.i.c.) rende nullo il matrimonio. L'errore circa una qualità della persona (can. 1097 § 2 c.i.c.), quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente. Un esempio classico è quello del coniuge che contrae matrimonio con il partner che ritiene (erroneamente), essere medico laureato in medicina e proprio questa qualità di medico ha determinato principalmente e direttamente il suo consenso. Ai fini della dichiarazione di nullità occorre distinguere che l'errore cada sulla sostanza e non sulla persona. La nullità ha luogo pertanto nel caso in cui il coniuge ha inteso: "Voglio sposare un farmacista, che ritengo essere Tizio". Diverso sarà invece il caso: "Voglio sposare Tizio, che ritengo essere un farmacista". L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà.
Dolo
Il dolo (can. 1098) è un vero e proprio inganno voluto coscientemente, relativo ad una qualità particolare che viene ordito nei confronti della comparte per estorcergli il consenso nuziale. Il codice stabilisce che contrae invalidamente chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale.
Simulazione - o esclusione
La simulazione (can. 1101) è una difformità tra volontà interna e manifestazione esterna. Il codice stabilisce che il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. Si ha la simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità interpretando il rito del matrimonio in realtà una rappresentazione teatrale. L'esclusione della prole attiene alla volontà di procreare dei figli nel corso del matrimonio. L'esclusione dell'unità coniugale ammette la possibilità di avere delle relazioni sessuali con altre persone diverse dal coniuge in corso di matrimonio. L'esclusione della dignità sacramentale si ha quando il contraente esclude che il patto matrimoniale sia esso stesso sacramento.
Condizione
La condizione (can. 1092) è una circostanza esterna da cui dipende l'efficacia di un atto giuridico. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura mentre il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione. Non sarà invece valido ad es. il matrimonio in cui viene posta la condizione: “ti sposo a patto che entro due anni dal matrimonio farai abitare mia madre anziana in casa nostra".
Timore - o Metus
Il timore (can. 1103) è la trepidazione o l'inquietudine dell'animo a causa di un pericolo immediato o futuro. È invalido il matrimonio celebrato solo per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio. Solo il timore grave incusso dall'esterno invalida il matrimonio.

La Riforma del Processo Canonico Matrimoniale da Parte di Papa Francesco
A seguito della riforma voluta da papa Francesco dell'8 dicembre 2015, la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso ha effetto immediato dopo la sentenza di primo grado. Precedentemente occorreva la doppia sentenza conforme, cioè se la prima istanza si concludeva in modo affermativo, era comunque necessario appellarsi in seconda istanza per ottenere una seconda sentenza affermativa; se le prime due sentenze non erano conformi, era necessaria una terza sentenza per dirimere la questione.
La dichiarazione di nullità è diversa dal divorzio del diritto civile: il divorzio riconosce la validità del precedente matrimonio, ne stabilisce la fine e gli obblighi verso il coniuge più debole; la dichiarazione di nullità, invece, sancisce che (a livello giuridico) il matrimonio precedente non c'è mai stato (non annullato, bensì nullo ab initio) e quindi non sussistono obblighi a protezione del coniuge più debole.
Il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio è stato riformato nel 2015 dalle due lettere apostoliche Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesu, promulgate da papa Francesco in forma di motu proprio il 15 agosto 2015, e pubblicate l'8 settembre. Prima del 2015, il foro competente era solo quello della parte che citava in giudizio. I tribunali avevano sede tipicamente nei capoluoghi di regione. L'istituzione dei Tribunali diocesani e Inter-diocesani ha avvicinato la giustizia ecclesiastica alle parti contendenti, riducendo i costi materiali dei processi canonici.
Le Novità della Riforma
L'obiettivo della riforma è quello di rendere più veloce e più semplice l'annullamento del matrimonio religioso dinnanzi al tribunale ecclesiastico. Il processo di riforma voluto da Papa Francesco si è concentrato nel 2015; in quell’anno il Santo Padre ha approvato due leggi per la riforma del Codice di diritto canonico e per quello dei Canoni delle Chiese orientali con cui sono state introdotte molte novità importanti riguardo all’annullamento del matrimonio religioso.
Innanzitutto, anche la Chiesa ha una sorta di “divorzio breve”. Infatti, qualora le cause della nullità del matrimonio siano evidenti, il processo per l’annullamento sarà più breve rispetto a quello ordinario e non sarà la Sacra Rota a decidere ma il vescovo diocesano. Tra le cause di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve ci sono: mancanza di fede (da parte di uno o di entrambi i coniugi) che genera la simulazione del consenso; la brevità della convivenza coniugale; l’aborto procurato; ostinata permanenza in una relazione extraconiugale; occultamento della sterilità, di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione.
La seconda importante novità introdotta da Papa Francesco riguarda l’abrogazione della doppia sentenza per la conferma dell’annullamento del matrimonio. Quindi d’ora in poi basterà una sola sentenza di annullamento per poter procedere nuovamente a nozze.

Procedura e Costi
Nel caso in cui per l’annullamento del vostro matrimonio religioso sia necessario il processo ordinario, la procedura da seguire è la seguente: per prima cosa dovete presentare il libello (la richiesta) al tribunale ecclesiastico competente; dopo che la richiesta è stata pervenuta, il Vicario giudiziale designa un collegio giudicante che ha il compito di raccogliere e analizzare tutti gli elementi di prova; se la richiesta è ritenuta valida il matrimonio religioso viene dichiarato nullo.
Il costo per l’annullamento del matrimonio religioso è di 525€ per la tassa da pagare alla Sacra Rota, a cui però bisogna aggiungere l’onorario dell’avvocato rotale (che va da un minimo di 1.575€ ad un massimo di 2.995€), l’IVA e la Cassa di Previdenza Forense. C’è però una importante novità, introdotta dopo la riforma e voluta da Papa Francesco. Infatti, nel caso in cui venga dimostrato, tramite documentazione idonea, di non poter versare la cifra di 525€, l’importo verrà scalato fino alla totale gratuità.
Anche per i tempi ci sono delle novità dopo la riforma. Infatti, prima per una sentenza definitiva bisognava aspettare almeno due anni, mentre adesso per il processo ordinario la tempistica è di circa un anno. Per il processo breve, invece, bastano 30 giorni per decretare la nullità del matrimonio religioso.
Nullità matrimoniale: la storia di Anna
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