L’Ente del Terzo Settore denominato: Associazione di Promozione Sociale “Il Matrimonio di Grace”, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale d’ora in poi per brevità Associazione. L’Associazione è costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Finalità e Attività
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, primariamente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 76.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 183.
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione potrà avvalersi, per il perseguimento della missione sociale, delle più svariate forme di comunicazione purché non oltraggiose nei confronti della legge.

Soci
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.
Diritti degli Associati
Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento.
- Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee.
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21.
- Votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa.
- Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 14.
L’associato può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Associato Volontario
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.
Sostenitori
Possono essere altresì riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.
Organi Sociali
Assemblea
L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
- Elegge al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
- Amministra l’Associazione.
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea.
- Predispone il bilancio di esercizio o rendiconto economico finanziario, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio.
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall’Associazione.
- Conferisce procure generali speciali.
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- Propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali.
- Ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente.
- Delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo che lo convoca ogni volta che vi sia materia su cui deliberare. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.
Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno avendo l’uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Segretario e Tesoriere
Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applicano l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la Revisione Legale dei conti.

Libri Sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- Il libro soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente. Entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà concedere in esame il libro o i libri richiesti. La richiesta dovrà pervenire per iscritto a mezzo raccomandata a.r.
Risorse Economiche e Patrimonio
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- Quote associative.
- Contributi pubblici e privati.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rendite patrimoniali.
- Attività di raccolta fondi.
- Rimborsi da convenzioni.
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
- Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del d.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 5.
Il patrimonio sociale è costituito da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Bilancio e Trasparenza
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017. È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Aspetti Operativi e Normativi per i Wedding Planner
La figura del wedding planner richiede una combinazione unica di competenze creative, organizzative e interpersonali, unite a una profonda conoscenza del settore matrimoniale. I wedding planner assistono e supportano i futuri sposi nella preparazione, organizzazione e gestione del loro grande giorno, guidandoli nelle varie scelte da affrontare e rispettando le risorse finanziarie a disposizione.
Formazione e Inquadramento Fiscale
La formazione per diventare wedding planner non prevede percorsi obbligatori specifici secondo la legge italiana. Tuttavia, la frequentazione di corsi specializzati risulta altamente consigliata per acquisire le competenze necessarie al successo in questo campo. L’esperienza pratica, affiancata alla formazione teorica, gioca un ruolo chiave nel percorso di crescita professionale.
Per intraprendere questa carriera, l’apertura della Partita IVA rappresenta il primo passo. L’apertura della Partita IVA per un wedding planner può seguire due percorsi principali: come libero professionista o come ditta individuale. Per i liberi professionisti, l’apertura risulta gratuita e non richiede l’iscrizione al Registro delle Imprese. In entrambi i casi, il primo passo consiste nell’invio del modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Riguardo al regime fiscale, il regime forfettario rimane l’opzione più vantaggiosa, con una tassazione del 15% (o 5% per i primi 5 anni per nuove attività) sul reddito imponibile per attività con ricavi annui fino a 85.000 euro.

Forma Giuridica dell'Impresa
La forma giuridica delle imprese è una decisione preliminare da adottare se si vuole lavorare in proprio ed è una delle più importanti. La scelta della forma giuridica di un’impresa è, infatti, determinante perché condiziona l’assetto organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile del tuo wedding business. Questa domanda appare molto semplice ed invece è intrisa di mille cavilli perché, ad esempio, due aziende che organizzano matrimoni possono operare in modo completamente diverso: si pensi ad esempio a wedding planner che ricevono per intero il budget dai clienti, gestendolo e disponendo dei pagamenti ai singoli fornitori, rispetto a chi invece organizza fungendo solo da intermediario tra singoli fornitori e sposi. Il modo in cui vengono gestiti mezzi e risorse è un altro aspetto che inficia sulla scelta della forma giuridica dell’impresa. Sapere in quale maniera il proprio wedding business troverà le risorse finanziarie per strutturarsi è un altro elemento da considerare già in fase di costituzione o di nuova organizzazione aziendale. Ad ogni forma giuridica corrisponde un rischio imprenditoriale. Sebbene le intenzioni di fare bene sono tipiche di ogni nuovo progetto, questo non esclude che i problemi possano arrivare e con loro anche i rischi connessi all’attività imprenditoriale. La responsabilità patrimoniale è la prima forma di tutela giuridica del diritto di credito ed essa funziona diversamente a seconda della forma giuridica societaria scelta.
- Società di Persone: Questa forma giuridica d’impresa è sicuramente la più semplice e meno dispendiosa, tant’è che è anche la più diffusa tra le imprese del settore matrimoni. Si definisce società di persone un’associazione di almeno due entità giuridiche che perseguono un obiettivo comune. Questa forma giuridica di impresa si caratterizza per l’intenso legame personale con i soci, i quali garantiscono per le obbligazioni assunte dalla società anche con il loro patrimonio privato.
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.): La società a responsabilità limitata è una società di capitali abbastanza diffusa tra i professionisti del matrimonio, le cui partecipazioni sono rappresentate da quote e non da azioni, come per le società di persone. Con questa forma giuridica d’impresa i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto hanno conferito e “per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio”. La scelta della s.r.l. offre una maggiore protezione patrimoniale ai soci. Un altro aspetto da non trascurare, è l’impatto verso i tuoi potenziali clienti, fornitori e nelle banche: al titolare di una s.r.l. viene riconosciuta maggiore autorevolezza. Un altro vantaggio incredibile che puoi avere da un punto di vista fiscale, soprattutto se sei un professionista che opera nel destination wedding, è quello relativo alle compensazioni dei crediti fiscali.
Normative UNI e Certificazione
Il Gruppo di Lavoro 35 della Commissione Tecnica 040 di Uni (Uni/CT 040/GL 35) ha annunciato l’approvazione delle nuove norme che regolano la certificazione dei professionisti del wedding planning e del destination wedding planning. Le nuove norme nascono dall’esigenza di garantire un mercato sempre più trasparente e professionale, sia per i wedding planner che per i loro clienti. Con l’aumento della domanda di matrimoni personalizzati, spesso in location internazionali, diventa cruciale che i professionisti del settore siano certificati secondo criteri rigorosi e condivisi a livello nazionale.
“La stesura delle nuove norme risponde alla necessità di offrire un quadro chiaro e aggiornato per i professionisti del wedding planning. Questo non solo tutela gli operatori ed il settore in cui operano, ma soprattutto i futuri sposi, che possono così fare una scelta informata e sicura, affidandosi a professionisti certificati e competenti” afferma Clara Trama, Presidente di A.I.W.P. (Associazione Italiana Wedding Planner) e coordinatrice del Gruppo di Lavoro.
L’importanza della certificazione per i professionisti del settore: Per i wedding planner e i destination wedding planner, ottenere una certificazione secondo le nuove norme rappresenta un segno di distinzione e competenza. La certificazione non è solo una formalità, ma uno strumento che dimostra l’impegno del professionista nel rispettare standard di eccellenza, sicurezza e rispetto delle normative vigenti.
“La certificazione UNI rappresenta un importante riconoscimento per i professionisti, indicando il rispetto di standard qualitativi definiti dall’Ente Italiano di Normazione (UNI). Ottenere questa certificazione significa aderire a protocolli che garantiscono un alto livello di competenza e affidabilità per la realizzazione di matrimoni da sogno nel rispetto di procedure e sistemi che ripagano la fiducia dei clienti e dei fornitori” commenta Michela Cannatella, Presidente di A.I.O.M.
Scegliere un wedding planner certificato secondo le nuove norme UNI significa per i futuri sposi affidarsi a un professionista che ha dimostrato, attraverso una valutazione indipendente, di possedere le competenze e le conoscenze necessarie per gestire tutte le fasi di un evento così importante. Dalla pianificazione alla gestione logistica, ogni aspetto è trattato con professionalità e nel rispetto delle migliori pratiche del settore.
“Con la certificazione, i futuri sposi possono sentirsi sicuri che il loro giorno speciale è nelle mani di un professionista che non lascia spazio all’improvvisazione. Questo non solo elimina il rischio di spiacevoli imprevisti, ma garantisce una serenità totale durante l’organizzazione” dichiara Suellen Fernandes, membro di A.I.O.M.
Come sottolineato da Pasquale Brescia, Vicepresidente di A.I.W.P. e relatore del Gruppo di Lavoro: “Le nuove norme UNI rappresentano un passo avanti significativo nel regolare un settore in forte crescita.”
Quanto costa un wedding planner e perché? - Matrimoni con l'accento - Roberta Patanè
Matrimonio Sostenibile
Claudia Spanò, Auditor qualificato per i principali standard di sostenibilità, spiega che “il Protocollo matrimonio sostenibile prevede una serie di requisiti e azioni che consentono di realizzare, progettare e rendicontare l’evento-matrimonio, tenendo conto della rilevanza dei tre aspetti della sostenibilità: ambientale, sociale ed economico. Il primo passo è avere ben chiaro il progetto: lo stile delle nozze, il numero degli invitati, la location, la catena di fornitura. Il secondo è la formazione continua. A seguito di una fase di verifica e di validazione dell’evento come Matrimonio Sostenibile, è possibile ottenere un Certificato di Sostenibilità.”
Considerazioni Legali e Fiscali per i Wedding Planner
QUESITO: Come già sa, nei confronti dei nostri sposi noi siamo l’unico fornitore, in quanto essi pagano noi per i vari servizi richiesti. I rapporti con il tour operator li teniamo noi, quindi anche nel caso di lista viaggio (se gli sposi decidono di farsi regalare dagli invitati il viaggio) i soldi che gli ospiti decidono di versare arrivano sul ns conto, e noi poi li giriamo al tour operator. Sostanzialmente le diverse quote regalo (sia bonifici, sia contanti portati direttamente in ufficio) le raccogliamo noi per poi girarle poco per volta al tour operator. Ma soprattutto, vìolo la legge raccogliendo denaro per queste operazioni relative ai viaggi di nozze?
Innanzi tutto tengo a segnalare che l’attività di Wedding planning potrebbe essere considerata attività di Agenzia d’affari. Il controllo sull’esercizio delle agenzie d’affari è di competenza del Comune. “Per agenzie d’affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono quali intermediari nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l’esclusione di quelle attività di intermediazione che sono soggette ad una particolare normativa di settore. Gli elementi che caratterizzano l’agenzia d’affari sono: l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti, una prestazione d’opera a chiunque ne faccia richiesta, la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera, il fine di lucro. Il D.lgs. 112/98 ha demandato ai Comuni la competenza amministrativa in merito, salvo alcuni tipi di agenzie per le quali la competenza è rimasta alle Questure (recupero crediti, aste per pubblici incanti, matrimoniali, pubbliche relazioni).”
Per quanto riguarda la raccolta di denaro per operazioni relative ai viaggi di nozze, se si trattasse di caparre, ai fini IVA non vi sarebbero problemi in quanto i pagamenti non sono soggetti ad IVA in ogni caso. Se però i pagamenti venissero fatti in conto prezzo occorrerebbe emettere una fattura assoggettando ad IVA l’importo. Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti, è fondamentale informarsi sulle normative vigenti. Circa l’emissione della fattura al richiedente, occorre analizzare caso per caso la situazione. Se si trattasse di caparra è possibile l’emissione di una fattura non assoggettata ad IVA ai sensi art. 2 Dpr 633/72.

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