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Matrimonio tra persone dello stesso sesso: l'evoluzione giuridica e sociale in Italia

La questione della trascrizione di atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero ha portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi su temi di fondamentale importanza per l'ordinamento giuridico italiano, toccando i concetti di matrimonio, famiglia e inesistenza giuridica. Questo caso, originatosi nel 2002 con il matrimonio di due cittadini italiani in Olanda, si è protratto per un decennio, giungendo all'attenzione della Suprema Corte in un contesto di crescente apertura verso i diritti delle coppie omosessuali a livello europeo.

Mentre i Paesi Bassi furono pionieri nel riconoscere il matrimonio egualitario, da allora numerosi altri paesi hanno seguito questa strada, affermando il principio del marriage equality. Quasi tutta l'Europa ha ammesso forme di unioni civili per le coppie dello stesso sesso. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha conferito valore giuridico alla Carta di Nizza, che prevede l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Nel 2007, la Corte Costituzionale italiana ha segnato una svolta, imponendo la conformità delle decisioni dei giudici italiani alla CEDU, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Anche le due Corti europee hanno compiuto passi significativi nella tutela delle unioni omosessuali, con pronunciamenti che hanno influenzato anche la giurisprudenza italiana.

È in questo quadro che la Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha rivisto la motivazione dei giudici di primo grado. L'intrascrivibilità dell'atto non è più legata alla sua "inesistenza", ma alla sua "inidoneità" a produrre effetti nell'ordinamento italiano. Questa sentenza incide profondamente su istituti e categorie dogmatiche, come famiglia e matrimonio, tradizionalmente collocate nelle parti generali dei manuali di diritto civile e di famiglia.

Le prime critiche alla sentenza hanno riguardato la sua prolissità e la tecnica redazionale, oltre a una presunta estraneità di alcune argomentazioni rispetto al tema decidendum e un'eccessiva ingerenza nella sfera del Legislatore. Tuttavia, questi rilievi appaiono in larga misura ingiustificati e segnalano una limitata sintonia con i rapidi sviluppi del dibattito, italiano ed europeo, in materia di famiglia e orientamento affettivo. Non si è sempre compreso che la doppia svolta sulle nozioni di "matrimonio" e "famiglia" discende da una lettura costituzionalmente orientata delle norme ordinarie ed è imposta dalla nostra adesione alla CEDU. Lungi dall'invadere il campo del Legislatore, i giudici sono chiamati ad applicare direttamente la Costituzione e la CEDU, che prevedono diritti fondamentali d'immediata efficacia e fungono da potenti strumenti interpretativi delle leggi ordinarie.

L'evoluzione del concetto di matrimonio alla luce della CEDU

L'articolo 12 della CEDU sancisce che "uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi". In sede di interpretazione evolutiva, la Corte di Strasburgo, richiamando la Carta di Nizza (il cui articolo 9 evita riferimenti alla diversità di sesso degli sposi), ha stabilito che il diritto al matrimonio non debba più essere limitato esclusivamente alle coppie di sesso opposto. Si tratta di una svolta semantica che rende la parola "matrimonio" gender-neutral, includendo nel suo significato ogni unione coniugale.

Interpretazione evolutiva della CEDU

Sebbene questa interpretazione non imponga agli Stati aderenti alla CEDU di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, la competenza a garantire tale diritto rimane in capo ai Parlamenti nazionali, in ossequio al principio del "margine di apprezzamento" dei singoli Stati. Le norme europee, pur riconoscendo tali diritti, separano il "riconoscimento" dalla "garanzia", rimessa ai legislatori nazionali. L'interpretazione della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce "diritto vivente" e vincola, seppur non in modo incondizionato, i giudici degli Stati contraenti.

L'impatto sul diritto interno: dall'inesistenza all'inidoneità

Il mutamento a livello sovranazionale ha effetti significativi nel diritto interno italiano. La concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi sia un presupposto indispensabile per l'esistenza del matrimonio è stata "radicalmente superata". Tradizionalmente, l'inesistenza giuridica era ravvisata in casi di difetti genetici gravi, come l'identità di sesso degli sposi, la radicale carenza di consenso o di celebrazione. Tuttavia, la classificazione di un atto di matrimonio come "inesistente" era principalmente funzionale a evitare l'applicazione dell'istituto del matrimonio putativo. Autori autorevoli hanno evidenziato come non vi sia ragione per escludere gli effetti previsti dal codice civile nei confronti del coniuge in buona fede che abbia sposato persona del suo stesso sesso.

Dunque, il ricorso alla categoria dell'inesistenza non svolge più alcuna funzione pratica in questi casi. Le conseguenze di ordine sistematico della rimozione dell'inesistenza sono più evidenti. Se si valuta un matrimonio celebrato all'estero, non è più possibile ritenere che l'atto perda ogni consistenza al varcare la frontiera italiana, divenendo un'istituzione sconosciuta al nostro ordinamento. L'atto è riconosciuto come tale da una norma del nostro ordinamento.

Il passaggio non è scontato e rappresenta una novità: per una diffusa opinione, l'indicazione del matrimonio come atto inesistente conduceva all'arresto di ogni valutazione già nella fase della "qualificazione", precludendo l'individuazione del criterio di collegamento. Le norme di conflitto, interpretate sulla base della lex fori (la legge italiana), devono ora tener conto della nuova qualificazione dell'atto. Se l'atto è qualificato come matrimonio, la sua celebrazione secondo la lex loci all'estero non pone problemi quanto alla forma. Per la capacità matrimoniale e le altre condizioni, l'art. 27 della legge 218/1995 rimanda alla legge nazionale di ciascun nubendo al momento della celebrazione.

Il matrimonio nel sistema giuridico italiano e la sentenza della Cassazione

Né la legge ordinaria né la Costituzione italiana contengono una definizione espressa del matrimonio. Tuttavia, la Corte di Cassazione aderisce all'orientamento prevalente che ritiene la diversità di genere una condizione implicitamente prevista dal codice civile. La Corte desume tale requisito, tra l'altro, dall'art. 107, comma 1, del codice civile.

Con riguardo al matrimonio nella Costituzione, la Cassazione condivide la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 138 del 2010. In tale sentenza, la Consulta aveva rigettato la questione di costituzionalità relativa all'obbligo di aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, rilevando che la Costituzione non impone tale mutamento della nozione di matrimonio. Le argomentazioni della sentenza n. 138/2010 sono state interpretate in vari modi: secondo alcuni commentatori, la decisione esprimeva una propensione per un divieto costituzionale, mentre per altri lasciava spazio alla discrezionalità del Parlamento.

Illustrazione della Corte Costituzionale Italiana

In questo contesto e nel pieno di un acceso dibattito, la Suprema Corte, dando atto di aver operato un'"attenta analisi" della sentenza della Corte Costituzionale, afferma che la sentenza della Consulta ha negato fondamento costituzionale al diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Pertanto, il suo riconoscimento e la sua garanzia sono rimessi alla libera scelta del Parlamento. La Cassazione sottolinea che, se vi è "libera scelta", non si può dubitare che non si faccia riferimento a vincoli costituzionali o a leggi di revisione costituzionale. La Corte parla di libertà di scelta, nell'an e nel quomodo, tra matrimonio ed "altre forme di riconoscimento", mettendo l'opzione matrimoniale sullo stesso piano di altre opzioni per cui è sufficiente la legge ordinaria.

Si deve evidenziare come la definizione di matrimonio contenuta nella CEDU non rimanga estranea all'ordinamento italiano, poiché spiega effetto con l'abbandono della categoria dell'inesistenza. Se la Cassazione avesse ritenuto che la Costituzione vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Corte starebbe recependo, seppur con limitati effetti, un'interpretazione del termine "matrimonio" non conforme al parametro costituzionale.

È importante rimarcare l'importanza della decisione anche sotto il profilo del sistema multilivello: la Cassazione non solo opera un overruling sulla base di una norma convenzionale, ma sembra trarre dalla CEDU argomenti per interpretare in senso evolutivo la stessa Costituzione, forse persino per aggiornare l'interpretazione data da alcuni alla pronuncia della Consulta. Sebbene le questioni di illegittimità costituzionale siano di competenza della Consulta, l'interpretazione della Costituzione rientra tra le attività di ogni giudice, e l'interpretazione data dalla Cassazione assume speciale rilievo.

Il potere di rifiuto della trascrizione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile

La Cassazione afferma senz'altro il potere dell'ufficiale di stato civile di rifiutare la trascrizione di atti di matrimonio contrari all'ordine pubblico (art. 18 del d.P.R. n. 396/2000). Sebbene sia controverso se spetti all'ufficiale di stato civile una specifica valutazione sulla sussistenza delle condizioni di validità del matrimonio, la Cassazione rileva che a questi sono attribuiti "penetranti poteri di controllo (anche) sulla trascrivibilità degli atti di matrimonio celebrati all'estero".

La trascrizione, il cui valore è solo probatorio e di pubblicità, è doverosa "sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone", e solo "in assenza di (altri) impedimenti 'dirimenti'". Tale potere del pubblico ufficiale è sottoposto al controllo giurisdizionale.

Un mese fa il primo matrimonio gay in Francia. Il Gay Pride parigino festeggia

Mappa dei paesi che riconoscono il matrimonio egualitario

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