Il matrimonio civile in Italia per cittadini stranieri è un processo che richiede attenzione ai dettagli e alla documentazione specifica. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo, secondo l'articolo 27 della legge 218/1995. I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Documentazione Necessaria per Cittadini Stranieri
Chiunque faccia la richiesta deve consegnare il nulla osta rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d'origine. Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea, la firma dell'Ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura. Se si vuole contrarre il matrimonio in Chiesa, bisogna consegnare, inoltre, un modulo rilasciato dalla parrocchia o dal ministro di culto.
I documenti fondamentali da presentare generalmente includono:
- Passaporto valido (permesso di soggiorno per presa visione).
- Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio paese d'origine. Sul nulla osta deve esserci una marca da bollo che verrà apposta sul modulo che andrà in pubblicazione.
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Nel documento deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e devono essere chiaramente indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile e generalità dei genitori. Se questi dati non sono indicati, è necessario un atto di nascita legalizzato e tradotto o un estratto di nascita su modello plurilingue.
Per i cittadini extracomunitari, il documento fondamentale è il nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine in Italia (Ambasciata o Consolato). Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea, la firma dell'Ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura.
Per il matrimonio celebrato con rito cattolico, è necessario il modulo rilasciato dalla parrocchia.
Se lo straniero è residente in Italia, è necessario presentare il certificato o autocertificazione di residenza in Comune italiano, cittadinanza e stato libero.
In caso in cui il Nulla-Osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, è necessario presentare l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato.

Documentazione Specifica per Alcune Nazionalità
Esistono procedure e requisiti specifici per cittadini di diverse nazionalità:
Paesi Europei
- Austria: Invece del nulla osta, devono presentare il certificato di matrimonio dei genitori di entrambi i futuri sposi, il certificato di capacità matrimoniali rilasciato in Austria, la copia integrale dell'atto di nascita non anteriore a sei mesi, il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza.
- Germania: Per i cittadini della Germania è necessario produrre il nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Germania, esente da legalizzazione. Se tradotto in Germania, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv. dell'Aja).
- Polonia: È necessario il nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv.).
- Svezia: Per i cittadini della Svezia che sono ivi residenti, il nulla-osta è rilasciato dal Comune di residenza, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja). Se tradotto in Svezia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille (Conv.).
- Norvegia: È necessario produrre nulla-osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, legalizzato con apostille (Conv. dell'Aja). Se tradotto in Norvegia, la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.
Per i comunitari che appartengono ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Monaco del 5/9/1980, devono munirsi del certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall'ufficiale dello Stato Civile del comune di appartenenza, debitamente tradotto o in formato plurilingue. Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono: Austria, Italia, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio e per la Grecia che, sebbene Paesi firmatari, non hanno ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla Legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.
Paesi Extra-Europei
- Australia: È possibile presentare una dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che, giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. In alternativa, si possono presentare documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che, giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
- Regno Unito: In base alla Circolare n. 6/2013, è prevista una nuova procedura per i cittadini britannici residenti nel Regno Unito. In sostituzione dell'attuale nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, viene richiesto un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale procedura non si applica ai cittadini britannici residenti in Galles e in Inghilterra, che intendono sposare in Italia un cittadino irlandese.
- Lituania: In base alla circolare n. 2 del 17.01.2014, le autorità competenti a rilasciare il nulla osta per i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia sono quelle indicate all'art. 116 del C.C.
- Siria: In base alla Circolare n. 3 del 24.01.2014, per i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio è quello di cui all'art. 116 del C.C.
Casi Particolari
- Rifugiati: Il nulla osta è rilasciato dall'A.C.N.U.R. In questo caso, alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana.
- Donne divorziate o vedove da meno di 300 giorni: È necessaria un'autorizzazione del Tribunale o un atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese, può contrarre matrimonio.

Procedura e Pubblicazione
È necessario richiedere l'appuntamento per il verbale previsto dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, D.P.R. n. 396 del 2000. Il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile). La pubblicazione deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile).
I suddetti documenti dovranno essere presentati all'Ufficio di Stato Civile almeno 4 giorni prima del giorno prescelto per il matrimonio, precedentemente prenotato.
Documenti Rilasciati all'Estero
I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata) o con Apostille (Conv. dell'Aja). La firma del Console o dell’Ambasciatore dovrà essere legalizzata dalla competente Prefettura.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il nulla-osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza. È consigliabile accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia.
Matrimonio all'Estero di Cittadini Italiani
Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo (art.16 DPR 396/2000). In quest'ultimo caso, una copia dell’atto, debitamente legalizzata e tradotta, dovrà essere rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa è possibile presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.
Effetti del Matrimonio
Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. In caso di disaccordo, ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
MATRIMONIO CIVILE: le pratiche burocratiche step by step 📄✏️
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