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Matrimonio Vietato: Cause e Conseguenze dell'Invalidità

L’istituto del matrimonio, infatti, richiede specifiche condizioni il cui verificarsi è necessario per creare un vincolo matrimoniale valido ed efficace per il nostro ordinamento. Come noto, il nostro codice civile fa discendere diversi diritti e doveri per i coniugi che sono convolati a nozze; proprio per tali motivi, se i requisiti legali richiesti non vengono rispettati ovvero risultano viziati, può determinarsi l'annullamento del vincolo matrimoniale.

Occorre preliminarmente ricordare che le cause di invalidità divergono a seconda del tipo di matrimonio che si è contratto:

  1. matrimonio civile: celebrato davanti a un ufficiale di stato civile e regolato integralmente dalle leggi italiane, unico trattato in questo articolo;
  2. matrimonio religioso: celebrato davanti a un ministro del culto prescelto ovvero se "concordatario" celebrato dinnanzi a un sacerdote secondo le regole del diritto canonico, che avrà anche effetti civili secondo il diritto italiano, sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste.

Nell’ambito matrimoniale, la distinzione tra annullabilità e nullità, non è netta come nei casi riguardanti i contratti, soprattutto per quanto concerne gli effetti. La dichiarazione di invalidità, infatti, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito (fatte salve le ipotesi di convalida). Inoltre la terminologia del codice civile risulta lacunosa e non viene certo in aiuto. Esso infatti si riferisce esclusivamente alla nullità, ma ad una disamina delle cause previste, si nota come siano presenti anche ipotesi riferibili all'annullabilità.

I vizi del matrimonio possono riguardare:

  1. La formazione e il contenuto dell'atto;
  2. La mancanza delle condizioni generali per contrarre matrimonio;
  3. Il mancato rispetto delle regole inerenti la sua celebrazione, artt.106 - 114 cc.

Nella prima categoria rientrano tutti quei vizi comunemente conosciuti sotto il nome di "vizi del consenso", i quali colpiscono e inficiano la volontà di uno dei coniugi, la quale non viene manifestata in modo libero e autonomo. L'art. 122 c.c. regola i casi di violenza, timore ed errore.

La violenza può essere rivolta alla persona oppure ai beni del coniuge o dei suoi prossimi congiunti. La sua manifestazione è la minaccia grave, attuale ed effettiva, espressa con qualsiasi mezzo che si dimostri idoneo a far temere alla vittima un male ingiusto e notevole.Lo scopo delle minacce è quello di imporre e ottenere la celebrazione di nozze non volute.

Nel caso del timore, il quale deve essere di eccezionale gravità, tale per cui riesce a condizionare la manifestazione del consenso, il matrimonio non è imposto dal partner, ma si presenta come "il male minore", cioè l'unica alternativa possibile per sottrarsi a un pericolo.

L'errore presenta due ipotesi:

  • Errore sull’identità dell’altro coniuge;
  • Errore sulle qualità personali dell’altro coniuge.

Il primo tipo di errore può verificarsi solo nel caso in cui un soggetto contragga matrimonio sotto falso nome, assumendo l’identità di un’altra persona oppure nelle ipotesi dell’art. 111 (matrimonio per procura). Tale errore risulta rilevante solo quando influisce sul rapporto coniugale, rendendone impossibile il proseguimento.

Il secondo tipo di errore è essenziale e determina l'annullamento quando viene accertato che il coniuge non avrebbe mai prestato il suo consenso se avesse conosciuto esattamente le qualità personali dell’altro coniuge e purché riguardi:

  • L'esistenza di una malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale;
  • La presenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
  • La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  • La presenza di una condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni;
  • Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore: il marito sa che la moglie è incinta, ma ignora che il bambino non è suo.

In tutti questi casi l'azione di invalidità non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. Tale periodo di tempo viene infatti ritenuto idoneo a sanare tutti i precedenti vizi.

L'art. 123 prevede un'ultima ipotesi rientrante nei vizi del consenso che riguarda la simulazione: ciascuno dei coniugi può chiedere che il matrimonio sia annullato se hanno concluso un accordo per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali. In particolare, l’azione può essere esercitata quando:

  • Esiste una dichiarazione esplicita in tal senso che precede il matrimonio;
  • Il coniuge che propone l’azione riesce a provare con ogni mezzo l’accordo;
  • Gli sposi non hanno convissuto come coniugi dopo il matrimonio;
  • È decorso meno di un anno dalla celebrazione del matrimonio

La seconda categoria è riferita alle qualità personali del coniuge, in essa rientrano tutte le condizioni che l'ordinamento ritiene necessarie per potersi sposare e cioè:

  1. Età: possono sposarsi solo coloro che hanno compiuto i 18 anni, salvo vi sia un'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni;
  2. Capacità di agire: non può contrarre matrimonio la persona che sia interdetta per infermità di mente, in quanto ritenuta incapace di provvedere ai propri interessi;
  3. Capacità naturale: pur non essendo interdetto, il coniuge, per qualunque causa anche transitoria, potrebbe aver perso la capacità di intendere o di volere al momento della celebrazione del matrimonio;
  4. Vincoli di parentela: Non devono essere presenti vincoli di parentela, affinità o adozione tra gli sposi;
  5. Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un altro matrimonio o unione civile.

L'opposizione al matrimonio è una procedura con cui un soggetto legittimato chiede al tribunale di impedire la celebrazione di un matrimonio che violerebbe la legge. Questo strumento opera prima della celebrazione delle nozze e diventa possibile proprio grazie alle pubblicazioni di matrimonio, che rendono pubblica l’intenzione dei nubendi di sposarsi. Attraverso le pubblicazioni, infatti, chiunque abbia titolo può segnalare eventuali impedimenti legali che renderebbero invalido o irregolare il matrimonio.

La legge non permette a chiunque di intromettersi in un matrimonio altrui, ma seleziona con cura i soggetti legittimati ad agire. Secondo l’articolo 102 del codice Civile, il diritto di opposizione spetta in primo luogo ai parenti degli sposi. Nello specifico, possono intervenire i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti come i nonni e i collaterali fino al terzo grado, categoria che comprende fratelli, sorelle, zii e nipoti. Questi soggetti godono di una legittimazione molto ampia e possono segnalare qualunque causa che ostacoli la celebrazione del matrimonio. Anche il tutore o il curatore ha il potere di opporsi se uno dei due nubendi è interdetto o inabilitato. Un caso particolare riguarda la tutela della libertà di stato: il coniuge di chi intende contrarre un nuovo matrimonio può fare opposizione per denunciare un tentativo di bigamia, violando il divieto previsto dall’articolo 86 del Codice civile. Non può, infatti, sposarsi chi è già vincolato da un precedente matrimonio non sciolto. Allo stesso modo, i parenti di un precedente marito, o lo stesso ex coniuge, possono agire se non viene rispettato il lutto vedovile, ovvero il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna. Infine, un ruolo di garanzia è affidato al Pubblico Ministero, che ha l’obbligo di proporre opposizione ogni volta che viene a conoscenza di un impedimento legale (ad esempio, quando uno degli sposi è già sposato, o esistono degli impedimenti di parentela) o dell’infermità di mente di uno dei nubendi.

Le motivazioni valide per fermare la celebrazione delle nozze devono essere concrete e basate sugli impedimenti matrimoniali tassativamente previsti dalla legge e, in particolare, dal Codice civile. Si tratta, quindi, delle cause che impediscono legalmente la celebrazione delle nozze. Tra i motivi principali figura la mancanza dell’età minima, poiché i minori non possono sposarsi se non hanno compiuto sedici anni e non hanno ottenuto l’autorizzazione del tribunale per gravi motivi e dopo aver accertato la loro maturità psico-fisica. Un altro ostacolo insormontabile è l’interdizione per infermità di mente, che impedisce a chi è stato dichiarato tale - e dunque per presunzione assoluta non è nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali - di contrarre un vincolo matrimoniale consapevole. Si tratta di una misura di protezione prevista dalla legge per questi soggetti che non sono in grado di compiere atti giuridici. Fondamentale è anche la libertà di stato: non può sposarsi chi è già legato da un precedente matrimonio o da un’unione civile ancora efficace, e pertanto risulta ancora sposato con un’altra persona. In questi casi la celebrazione del matrimonio sarebbe illegittima. L’ordinamento tutela inoltre la moralità e la genetica vietando le unioni tra persone legate da certi vincoli di parentela, affinità o adozione, come tra fratelli e sorelle o tra zii e nipoti, o altri affini in linea retta, sebbene per alcuni di questi casi sia possibile chiedere una dispensa al tribunale. Esistono, poi, impedimenti legati a fatti gravi, come il cosiddetto impedimento da delitto, che proibisce le nozze tra due persone se una di esse è stata condannata per l’omicidio, consumato o anche solo tentato, nei confronti del coniuge dell’altra. Infine, la legge prevede il divieto temporaneo di nuove nozze (articolo 89 del Codice civile), che impedisce alla donna di risposarsi prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio. Questo periodo serve a evitare dubbi sulla paternità di eventuali figli.

L’opposizione al matrimonio deve essere proposta con ricorso al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le pubblicazioni. Una volta presentata l’opposizione, l’ufficiale dello stato civile non può celebrare il matrimonio fino a quando il tribunale non abbia deciso la questione. Nello specifico, per bloccare formalmente la celebrazione, il soggetto legittimato deve presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stata eseguita la pubblicazione. L’atto di opposizione, regolato dall’articolo 103 del Codice civile, deve essere estremamente preciso e contenere alcuni elementi essenziali per non essere rigettato. In particolare, deve dichiarare la qualità dell’opponente, ovvero il legame che gli conferisce il diritto di agire, indicare chiaramente le cause dell’opposizione e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente.

Una volta che l’ufficiale dello stato civile riceve la notifica dell’opposizione, si verifica un effetto immediato e automatico: egli non può più procedere alla celebrazione del matrimonio. Questo blocco - che tecnicamente consiste in una sospensione - resta efficace fino a quando l’opposizione non viene risolta con una sentenza passata in giudicato che rigetti le contestazioni.

L’invalidità del matrimonio civile consegue al mancato rispetto dei requisiti specifici previsti dalla legge. In alcuni casi, possono verificarsi infatti situazioni che rendono nullo o annullabile il matrimonio. Le cause di invalidità del matrimonio civile sono disciplinate dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 117-129 bis.

Un matrimonio è nullo quando manca un requisito essenziale. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, compreso il Pubblico Ministero. Matrimonio contratto in violazione degli impedimenti assoluti (art. 117 c.c.).

L’annullabilità riguarda situazioni in cui il matrimonio è valido, ma presenta vizi che ne permettono l’annullamento su richiesta di una delle parti. Incapacità del coniuge al momento del matrimonio (art. 120 c.c.). Errore sull’identità o sulle qualità essenziali del coniuge (art. 122 c.c.). Matrimonio contratto per timore (art. 122 c.c.).

Effetti sui figli: i figli nati da un matrimonio nullo conservano lo stato di figli legittimi (art. 128 c.c.).

In ambito matrimoniale, la validità di un matrimonio putativo, ovvero un matrimonio nullo ma considerato valido per gli effetti civili a causa della buona fede di almeno uno dei coniugi, è regolata dal principio generale di presunzione di buona fede. Questo significa che, al momento della celebrazione del matrimonio, si presume che entrambi i coniugi fossero in buona fede, cioè che ignorassero le cause di nullità del matrimonio.

L’errore sulle qualità personali del coniuge è considerato essenziale e può portare all’annullamento del matrimonio solo se, conoscendo la verità, l’altro coniuge non avrebbe dato il suo consenso. Questo vale specificamente per errori riguardanti malattie fisiche o psichiche, o anomalie sessuali, che impediscono la normale vita coniugale. Tuttavia, la semplice mancata conoscenza del sesso originario del coniuge non è sufficiente per annullare il matrimonio. Corte di Cassazione n. 1860/2015.

Il matrimonio può essere annullato se uno dei coniugi, al momento della celebrazione, era incapace di intendere e di volere. Questa incapacità deve essere di tale gravità da impedirgli di comprendere il significato e le conseguenze del matrimonio. In altre parole, non è sufficiente una semplice immaturità o fragilità emotiva, ma è necessario che la persona si trovasse in uno stato patologico che avesse compromesso significativamente le sue facoltà mentali, rendendola incapace di esprimere una volontà cosciente.

Il fenomeno dei "matrimoni bianchi" - ovvero matrimoni in cui manca l'intesa sessuale - è sempre più in aumento. Con il matrimonio, infatti, nascono una serie di diritti ed obblighi reciproci tra i coniugi disciplinati dall’art. 143 c.c. Tra i doveri di assistenza morale rientra proprio quello di avere rapporti sessuali con il coniuge. I giudici hanno affrontato molte volte la questione dei c.d. “matrimoni bianchi”, affermando che la mancanza di un’intesa sessuale “serena ed appagante”, come anche il mancato accordo tra i coniugi sui rapporti, sulla tipologia e sulla frequenza degli stessi, legittima, inficiando la comunione materiale e spirituale tra gli interessati, la domanda di separazione, in quanto, ove debitamente comprovato, costituisce elemento che prova la carenza di legami tra i coniugi e l’intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8773/2012; n. 17802/2017).

Recentemente il Tribunale di Torino ha, invece, respinto la domanda di addebito di una donna nei confronti del marito accusato di essere impotente poiché era emerso che la difficoltà dell’uomo ad avere rapporti era circostanza conosciuta dalla donna anche prima della celebrazione del matrimonio (Trib. Torino, sent. n. 178/2017).

Secondo la Cassazione (Cass. n. 19112/2012) “il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poiché, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’articolo 143 cod. Naturalmente ai fini dell’addebito dovrà essere dimostrato che il comportamento del partner è stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. Tale principio, infatti, è stato nuovamente ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17802/2017.

Quando un matrimonio è NULLO?

Conseguenze derivanti dalla sentenza di nullità o annullamento:

  • Coniugale: viene persa la qualità di coniuge e si riacquista la libertà di stato e, per la donna, l'uso esclusivo del cognome di nascita. Vengono, inoltre, meno tutti i diritti e gli obblighi di natura personale legati al matrimonio (obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza del coniuge);
  • Patrimoniale: se non diversamente scelto, cessa la comunione legale, si scioglie il fondo patrimoniale, si perdono i diritti ereditari e perdono efficacia le donazioni fatte durante il matrimonio;
  • Figli (nati durante l'unione): conservano i loro diritti nei confronti dei genitori ed anche i loro doveri. Conservano lo status di figlio legittimo.
  • Parentela: viene meno il vincolo di affinità tra l’ex coniuge e i parenti dell’altro.

Un elemento di grande importanza, che deve essere considerato anche in relazione alle conseguenze appena esaminate, è la presenza della buona fede, cioè dell'incolpevole ignoranza della sussistenza della causa di invalidità: essa si presume fino a prova contraria ed è sufficiente che ricorra al momento della celebrazione. Se nessuno dei coniugi era consapevole della causa di invalidità, il giudice può disporre a carico di uno di essi l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno di mantenimento per un periodo non superiore a 3 anni.

Infografica: Cause di annullamento del matrimonio

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