La revisione e la cessazione dell'assegno divorzile rappresentano due istituti giuridici fondamentali che modificano l'obbligo-diritto all'assegno, come previsto dall'articolo 5 della legge sul divorzio (numero 898 del 1970).
La revisione dell'assegno divorzile è lo strumento messo a disposizione dal legislatore per modificare la misura dell'importo dell'assegno, per sopprimerlo o per chiederne la corresponsione precedentemente rifiutata o non richiesta. La legge sul divorzio disciplina quando e in quali circostanze può esserne richiesta la revisione. La revisione può avvenire soltanto su istanza di parte e in ogni tempo. Per completezza si rende noto il disposto dell’articolo 710 del codice di procedura civile secondo cui ”le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”. È necessaria dunque una statuizione del giudice adottata rebus sic stantibus.
La domanda di revisione può essere proposta anche allo stesso giudice investito del divorzio. Appare pacifica l’idea che anche il figlio maggiorenne, se è stato parte del procedimento di divorzio, possa usufruire del procedimento camerale di cui all’articolo 9 della legge divorzile per chiedere la revisione dell’assegno. Non sembra invece possibile, per la giurisprudenza maggioritaria, l’utilizzo della procedura da parte del figlio che era minorenne al tempo del processo di divorzio e dunque non partecipe allo stesso.
Il riconoscimento ex novo dell’assegno può essere chiesto quando in sede di divorzio era stato negato o non era stato chiesto. Lo conferma la suprema corte con la sentenza numero 108 del 2014 affermando che “L’art. 9 legge n. 898 del 1970, nel testo applicabile ratione temporis, non contiene alcuna previsione che precluda la possibilità di un riconoscimento postumo del diritto all'assegno, ma, anzi, lo disciplina nel suo aspetto di revisione, con la conseguenza che, ove si deducano fatti sopravvenuti, tali da generare il diritto, il giudice è tenuto ad esaminare la domanda e a decidere nel merito”. La modifica dell’assegno oggetto della domanda di revisione può essere condizionata al verificarsi di un evento incerto e futuro (condizione).
Si evidenzia di cosa il giudice debba tenere conto nell’accogliere la domanda di soppressione dell’assegno e giungere a tale conclusione. La giurisprudenza ammette la richiesta dell’assegno divorzile negato o non richiesto in sede di divorzio al coniuge che si sia dimesso da lavoro o abbia volontariamente acceduto alla pensione. Si tratta di ipotesi economicamente svantaggiose che, incidendo in modo peggiorativo sulle condizioni economico-patrimoniali dell’ex coniuge, possono conferirgli il diritto all’assegno.
Gli ex coniugi possono affrontare la revisione dell’assegno divorzile anche con il supporto di un avvocato senza dover appellarsi al tribunale secondo il metodo tradizionale. La negoziazione assistita è un procedimento innovativo introdotto dal decreto legge 132 del 2014. A conferma riportiamo il testo dell’articolo 6 del decreto: “La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, nonché per regolare gli aspetti patrimoniali della crisi coniugale”.
La cessazione dell’assegno divorzile indica l’insieme di cause che determinano l’estinzione dell’assegno. Il diritto all’assegno divorzile cessa quando vengono meno i presupposti che ne motivano la corresponsione. Ad esempio quando si modificano le condizioni economiche del beneficiario nel senso che non si trova più in stato di averne bisogno. Oppure, dal lato dell’obbligato, quando la sua situazione patrimoniale si riduce alla stessa entità di quella dell’ex coniuge beneficiario.
Nuove Nozze del Beneficiario: Presupposto per la Cessazione dell'Assegno
Il caso più emblematico di cessazione dell'assegno divorzile è rappresentato dalle nuove nozze del beneficiario. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la fattispecie di cui al comma 10 dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che prevede la cessazione dell'assegno in caso di nuove nozze del beneficiario, configura un istituto a sé stante. La legge disciplina compiutamente sia il presupposto fattuale (nuove nozze del beneficiario dell'assegno) sia l'effetto finale (cessazione dell'obbligo di versare l'assegno da parte dell'onerato).
In senso conforme si era espresso il Tribunale di Bari con la sentenza del 2 marzo 2011, nella quale, per la prima volta, era stata affrontata esaurientemente la problematica dell’automatismo della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5, comma 10, legge divorzio: “Detta fattispecie - si ribadisce - non può riguardarsi alla stregua di qualunque fatto sopravvenuto potenzialmente rilevante in prospettiva revisionale,…ma configura un istituto a sé stante, che la legge compiutamente disciplina tanto nel presupposto fattuale (nuove nozze del beneficiario dell’assegno) come nell’effetto finale (cessazione dell’obbligo di versare l’assegno da parte dell’onerato)….”
Ne consegue che “…tutte le somme indebitamente percepite (n.d.r. dopo il nuovo matrimonio) devono ritenersi corrisposte in assenza di titolo, costituiscono quindi indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ravvisabile anche nel caso di causa debendi venuta meno in un momento successivo al pagamento”.

Altri Casi di Cessazione e Revisione dell'Assegno Divorzile
Oltre alle nuove nozze, il diritto all'assegno divorzile può cessare anche al verificarsi di altre circostanze che modifichino sostanzialmente le condizioni economiche delle parti.
L’articolo 9-bis della legge divorzile si sofferma in particolare sull’assegno corrisposto periodicamente e afferma: “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche”. Non è dovuto dagli eredi l’assegno corrisposto dal coniuge obbligato in vita in un’unica soluzione.
Un altro aspetto rilevante riguarda la revoca dell'assegnazione della casa familiare. La giurisprudenza ha più volte attribuito rilievo all'assegnazione della casa familiare ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, poiché essa costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico. La sua revoca può quindi costituire una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge assegnatario, valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio.
Il giudice adito per la revisione delle condizioni di divorzio deve, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Come si calcola l’Istat sull’assegno di mantenimento
Procedura e Criteri Giudiziari
La revisione dell’assegno divorzile è espressamente prevista dall’articolo 9 della legge sul divorzio e richiede l’azione di una delle parti coinvolte nel divorzio. La domanda di revisione può essere proposta anche allo stesso giudice investito del divorzio.
È necessaria una statuizione del giudice adottata rebus sic stantibus. Il giudice deve tenere conto di una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, senza effettuare una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, che è già stata effettuata con la sentenza divorzile. Deve limitarsi a verificare se le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 787 del 2017, ha chiarito che “Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile - previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 - può essere emesso solo se sussistono giustificati motivi che rendano inopportuna la permanenza del regime patrimoniale precedentemente stabilito tra i coniugi, con la conseguenza che l’eventuale richiesta di riduzione o soppressione dell’assegno deve fondarsi su fatti sopravvenuti alla definizione del giudizio di divorzio e non già su circostanze preesistenti, già dedotte o deducibili nel giudizio definitorio del rapporto, al cui riguardo si è formato il giudicato”.
È evidente che, una volta accertata la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto dei criteri che derivano dall'interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili al momento della decisione.
Nella specie, la Corte territoriale ha accertato la persistenza, nell'attualità, del significativo divario economico tra i coniugi, mediante una valutazione dei redditi e il patrimonio delle parti che ha tenuto della situazione già considerata in sede di divorzio cui ha aggiunto le novità intervenute. Ha poi ritenuto che l'assegno attribuito nel 2014, secondo i criteri interpretativi in vigore al momento della decisione, fosse destinato a svolgere la funzione assistenziale ed anche compensativo-perequativa.
| Motivo | Descrizione |
|---|---|
| Nuove Nozze del Beneficiario | Cessazione automatica dell'obbligo di corresponsione. |
| Modifica Condizioni Economiche del Beneficiario | Mancanza di stato di bisogno. |
| Modifica Condizioni Economiche dell'Obbligato | Riduzione patrimoniale significativa. |
| Dimissioni Volontarie dal Lavoro / Accesso alla Pensione | Possibile diritto all'assegno se economicamente svantaggiose. |
| Revoca Assegnazione Casa Familiare | Può incidere sulla revisione dell'assegno. |

La revisione dell'assegno divorzile, in particolare la richiesta di riduzione o soppressione, deve fondarsi su fatti sopravvenuti alla definizione del giudizio di divorzio e non su circostanze preesistenti, già dedotte o deducibili nel giudizio definitorio del rapporto, al cui riguardo si è formato il giudicato.
Infine, si rileva che la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato assegnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. n. 898 del 1970. Anche nel valutare l'adozione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale tra i coniugi, questa Corte ha più volte attribuito rilievo all'assegnazione della casa familiare, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole.
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