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Chi sono i parenti che possono opporsi al matrimonio

Sposarsi è bellissimo e le nozze costituiscono un vincolo di grande significato e importanza per una coppia, tuttavia ci sono alcuni casi in cui non è possibile farlo: sono i cosiddetti impedimenti o divieti matrimoniali. Il matrimonio è un atto di grande valore sociale e richiede il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla legge per essere considerato valido. Per evitare che vengano celebrate unioni irregolari, l’ordinamento prevede la fase delle pubblicazioni, che rende pubblico l’intento dei futuri sposi e permette un controllo preventivo. Proprio durante questo periodo di attesa, alcuni soggetti specifici possono intervenire formalmente per segnalare che sussistono ostacoli alla celebrazione. Molte persone si domandano, infatti: «chi può fare opposizione al matrimonio e per quali motivi?» per capire se alcuni parenti o le pubbliche autorità abbiano il potere legale di impedire la celebrazione delle nozze. Questo strumento di tutela serve a prevenire la creazione di vincoli matrimoniali viziati da illegalità. In questo articolo analizzeremo chi sono le persone autorizzate a muovere contestazioni, quali sono gli ostacoli legali che permettono di fermare la cerimonia nuziale e quali passaggi burocratici bisogna seguire per agire correttamente davanti all’autorità giudiziaria in modo da far valere gli eventuali impedimenti.

Cos’è l’opposizione al matrimonio

L’opposizione al matrimonio è una procedura con cui un soggetto legittimato chiede al tribunale di impedire la celebrazione di un matrimonio che violerebbe la legge. Questo strumento opera prima della celebrazione delle nozze e diventa possibile proprio grazie alle pubblicazioni di matrimonio, che rendono pubblica l’intenzione dei nubendi di sposarsi. Attraverso le pubblicazioni, infatti, chiunque abbia titolo può segnalare eventuali impedimenti legali che renderebbero invalido o irregolare il matrimonio.

Illustrazione del processo di pubblicazioni matrimoniali

Chi ha il diritto legale di impedire il matrimonio?

La legge non permette a chiunque di intromettersi in un matrimonio altrui, ma seleziona con cura i soggetti legittimati ad agire. Secondo l’articolo 102 del codice Civile, il diritto di opposizione spetta in primo luogo ai parenti degli sposi. Nello specifico, possono intervenire i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti come i nonni e i collaterali fino al terzo grado, categoria che comprende fratelli, sorelle, zii e nipoti. Questi soggetti godono di una legittimazione molto ampia e possono segnalare qualunque causa che ostacoli la celebrazione del matrimonio.

Anche il tutore o il curatore ha il potere di opporsi se uno dei due nubendi è interdetto o inabilitato. Un caso particolare riguarda la tutela della libertà di stato: il coniuge di chi intende contrarre un nuovo matrimonio può fare opposizione per denunciare un tentativo di bigamia, violando il divieto previsto dall’articolo 86 del Codice civile. Non può, infatti, sposarsi chi è già vincolato da un precedente matrimonio non sciolto.

Allo stesso modo, i parenti di un precedente marito, o lo stesso ex coniuge, possono agire se non viene rispettato il lutto vedovile, ovvero il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna. Infine, un ruolo di garanzia è affidato al Pubblico Ministero, che ha l’obbligo di proporre opposizione ogni volta che viene a conoscenza di un impedimento legale (ad esempio, quando uno degli sposi è già sposato, o esistono degli impedimenti di parentela) o dell’infermità di mente di uno dei nubendi.

Legittimazione all'opposizione

  • I genitori e, solo in loro mancanza, gli altri ascendenti ed i collaterali entro il terzo grado.
  • Il tutore o il curatore se uno degli sposi è soggetto a tutela o cura.
  • Il coniuge della persona che intende contrarre un altro matrimonio.
  • Nei casi di cui all’art. 89 c.c. (divieto di nuove nozze) i parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, colui con il quale il matrimonio era stato contratto ed i suoi parenti.
  • Il pubblico ministero.

La legittimazione del pubblico ministero sussiste allorché il medesimo venga a conoscenza della presenza di un impedimento: tale circostanza può verificarsi o per il tramite dell’ufficiale di stato civile (che deve immediatamente informare il procuratore della repubblica allorché verifichi la sussistenza di un impedimento che non sia stato dichiarato) o per effetto della segnalazione proveniente da un qualunque terzo (eventualmente anche non legittimato a proporre personalmente opposizione).

Diagramma che illustra i soggetti legittimati a opporsi al matrimonio

Quali sono le cause che permettono di bloccare il rito nuziale?

Le motivazioni valide per fermare la celebrazione delle nozze devono essere concrete e basate sugli impedimenti matrimoniali tassativamente previsti dalla legge e, in particolare, dal Codice civile. Si tratta, quindi, delle cause che impediscono legalmente la celebrazione delle nozze.

Tra i motivi principali figura la mancanza dell’età minima, poiché i minori non possono sposarsi se non hanno compiuto sedici anni e non hanno ottenuto l’autorizzazione del tribunale per gravi motivi e dopo aver accertato la loro maturità psico-fisica. Deve essere il diretto interessato a presentare ricorso e il tribunale deve giudicare la sua maturità psicofisica e confermare la gravità dei motivi consultando anche il pubblico ministero e i genitori o tutori.

Un altro ostacolo insormontabile è l’interdizione per infermità di mente, che impedisce a chi è stato dichiarato tale - e dunque per presunzione assoluta non è nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali - di contrarre un vincolo matrimoniale consapevole. Si tratta di una misura di protezione prevista dalla legge per questi soggetti che non sono in grado di compiere atti giuridici.

Fondamentale è anche la libertà di stato: non può sposarsi chi è già legato da un precedente matrimonio o da un’unione civile ancora efficace, e pertanto risulta ancora sposato con un’altra persona. In questi casi la celebrazione del matrimonio sarebbe illegittima. Ovviamente tutti sappiamo che non è possibile contrarre matrimonio fra di loro se due persone sono consanguinee, ossia fratelli o cugini.

L’ordinamento tutela inoltre la moralità e la genetica vietando le unioni tra persone legate da certi vincoli di parentela, affinità o adozione, come tra fratelli e sorelle o tra zii e nipoti, o altri affini in linea retta, sebbene per alcuni di questi casi sia possibile chiedere una dispensa al tribunale. Esistono, poi, impedimenti legati a fatti gravi, come il cosiddetto impedimento da delitto, che proibisce le nozze tra due persone se una di esse è stata condannata per l’omicidio, consumato o anche solo tentato, nei confronti del coniuge dell’altra.

Infine, la legge prevede il divieto temporaneo di nuove nozze (articolo 89 del Codice civile), che impedisce alla donna di risposarsi prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio. Questo periodo serve a evitare dubbi sulla paternità di eventuali figli. Le persone adottate possono sposarsi con gli ex coniugi dell’adottante, a patto che ovviamente siano cessate le precedenti nozze altrimenti si verificherebbe un caso di bigamia.

Cause di impedimento matrimoniale

  • Mancanza dell’età minima (inferiore ai 16 anni senza autorizzazione del tribunale).
  • Interdizione per infermità di mente.
  • Libertà di stato (precedente matrimonio o unione civile ancora valida).
  • Vincoli di parentela, affinità o adozione (fratelli, sorelle, zii, nipoti, ecc.).
  • Impedimento da delitto (omicidio, anche tentato, del coniuge dell’altro).
  • Divieto temporaneo di nuove nozze per la donna (lutto vedovile).
Infografica sugli impedimenti al matrimonio

Come si presenta un atto di opposizione in tribunale?

L’opposizione al matrimonio deve essere proposta con ricorso al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le pubblicazioni. Una volta presentata l’opposizione, l’ufficiale dello stato civile non può celebrare il matrimonio fino a quando il tribunale non abbia deciso la questione. Nello specifico, per bloccare formalmente la celebrazione, il soggetto legittimato deve presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stata eseguita la pubblicazione. L’atto di opposizione, regolato dall’articolo 103 del Codice civile, deve essere estremamente preciso e contenere alcuni elementi essenziali per non essere rigettato. In particolare, deve dichiarare la qualità dell’opponente, ovvero il legame che gli conferisce il diritto di agire, indicare chiaramente le cause dell’opposizione e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente.

Non sono previsti termini perentori, purché l’opposizione sia avanzata prima che il matrimonio sia celebrato.

Procedura civile, lezione n.20: La revocazione e l’opposizione di terzo

Cosa succede se viene presentata opposizione?

Una volta che l’ufficiale dello stato civile riceve la notifica dell’opposizione, si verifica un effetto immediato e automatico: egli non può più procedere alla celebrazione del matrimonio. Questo blocco - che tecnicamente consiste in una sospensione - resta efficace fino a quando l’opposizione non viene risolta con una sentenza passata in giudicato che rigetti le contestazioni.

Schema che illustra gli effetti di un'opposizione al matrimonio

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