Il diritto di famiglia italiano pone al centro del suo impianto normativo la tutela dei figli, sancendo il diritto-dovere dei genitori di mantenerli per il solo fatto di averli generati, come stabilito dall’art. 30 della Costituzione.
L’assegno di mantenimento è una misura economica, solitamente erogata mensilmente, che il genitore non affidatario versa all'altro per contribuire alle spese necessarie al sostentamento della prole. Tale obbligo sussiste sia per i figli nati all'interno del matrimonio, sia per quelli nati fuori da un'unione coniugale, o nel caso in cui i genitori non si siano mai sposati.
È fondamentale comprendere che l'assegno di mantenimento non è una misura immutabile e può essere rivisto e modificato qualora intervengano cambiamenti significativi. Il genitore che si trovi in difficoltà economiche, ad esempio, potrebbe non essere più in grado di corrispondere l'importo originariamente stabilito dal giudice.

La formazione di una nuova famiglia e i suoi impatti sull'assegno di mantenimento
La decisione di costruire un nuovo nucleo familiare, attraverso un nuovo matrimonio o la nascita di un figlio, rappresenta un momento significativo nella vita di una persona. Tuttavia, quando esistono obblighi derivanti da una precedente separazione o divorzio, questa nuova fase può sollevare complessi interrogativi legali. Comprendere come questi cambiamenti incidano sull'assegno di mantenimento per i figli è fondamentale per gestire la transizione nel rispetto dei diritti di tutti.
Superati i vecchi orientamenti giurisprudenziali, che consideravano la formazione di una nuova famiglia una scelta individuale non necessaria e quindi non idonea a giustificare una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza, l'attuale interpretazione della Corte di Cassazione riconosce la complessità della situazione.
Con l'ordinanza n. 21818/2021, la Suprema Corte ha ribadito che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio è un diritto fondamentale, ma la nascita di un nuovo figlio da questa unione è da considerarsi un fatto nuovo sopravvenuto. Tale fatto, ai sensi dell'art. 156 del codice civile, può legittimare la richiesta di riduzione del mantenimento dei figli del primo matrimonio, ma non opera come un automatismo.
La formazione di una nuova famiglia da parte del genitore obbligato al pagamento dell'assegno, o la nascita di altri figli da una successiva unione (anche di fatto), costituiscono "sopravvenuti giustificati motivi" rispetto alla sentenza di separazione o divorzio, idonei a determinare una revisione dell'assegno. Questo indirizzo interpretativo, abbandonando la precedente posizione che considerava la formazione di una nuova famiglia una mera scelta, afferma che quando il coniuge divorziato si è formato una nuova famiglia, è necessario temperare la misura dell'assegno a favore dei membri della prima famiglia, purché tale temperamento non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia.
Quando è possibile richiedere la revisione dell'assegno di mantenimento?
Le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio non sono immutabili. Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità di modificarle qualora intervengano “sopravvenuti giustificati motivi”. La nascita di un nuovo figlio o la costituzione di una nuova famiglia rappresentano tipicamente circostanze che possono alterare l'equilibrio economico e personale su cui si basavano gli accordi originari.
La revisione dell'assegno di mantenimento può essere richiesta in diverse circostanze, tra cui:
- Se sono cambiate le condizioni economiche di uno dei due genitori.
- Se sono cambiate le esigenze del figlio.
- La formazione di una nuova famiglia da parte del genitore obbligato al pagamento.

Il giudice valuterà attentamente la nuova situazione patrimoniale e personale di entrambe le parti per determinare se e come adeguare gli obblighi preesistenti, tenendo sempre come faro il superiore interesse dei minori.
Le nuove nozze del coniuge beneficiario
È importante distinguere la situazione in cui a contrarre nuove nozze è il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, da quella in cui a risposarsi è il coniuge obbligato al versamento.
Nel caso in cui sia il coniuge beneficiario dell'assegno divorzile a contrarre nuovo matrimonio, il suo diritto all'assegno cessa automaticamente e definitivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 898/1970. La ratio di tale disposizione risiede nel fatto che con il nuovo matrimonio viene meno la funzione assistenziale dell'assegno, poiché i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge. Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza, anche la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario, se stabile e continuativa, può far cessare il diritto all'assegno di mantenimento.
Tuttavia, le nuove nozze dell'ex coniuge creditore, pur determinando ex lege l'estinzione del diritto alla percezione dell'assegno, non possono incidere sugli obblighi di mantenimento nei confronti della prole (art. 6 della l. n. 898/1970). Tali eventi non giustificano né l'interruzione, né l'arbitraria autoriduzione dell'erogazione dell'assegno per i figli, potendo semmai costituire un fatto sopravvenuto idoneo a richiedere la revisione dello stesso, secondo il disposto dell'art. 9 della legge sul divorzio.
Le nuove nozze del coniuge obbligato
Quando è il coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento o divorzile a contrarre nuove nozze, la situazione è diversa. In questo caso, l'assegno non viene cancellato automaticamente. Tuttavia, la formazione di una nuova famiglia e i relativi oneri economici possono costituire un giustificato motivo per chiedere al Tribunale una revisione dell'importo. Tale richiesta verrà concessa solo dopo un'attenta valutazione della situazione economica complessiva di entrambe le parti.
Il giudice dovrà accertare se, a seguito di questi nuovi oneri familiari, si sia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze o della capacità patrimoniale del coniuge obbligato, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo complesso.

La procedura per la revisione dell'assegno di mantenimento
La modifica delle condizioni di divorzio o separazione deve essere richiesta formalmente attraverso un ricorso depositato presso il Tribunale competente, con l'assistenza obbligatoria di un legale. Il procedimento può essere consensuale, se le parti trovano un accordo che viene poi omologato dal giudice, oppure giudiziale, se non vi è accordo e la decisione finale spetta al magistrato dopo aver esaminato le prove e ascoltato le parti.
È fondamentale intraprendere preliminarmente un'accurata indagine per raccogliere le prove necessarie che giustifichino la modifica dell'assegno. L'indagine permette di verificare l'accuratezza delle affermazioni dell'ex coniuge che chiede la riduzione dell'assegno e di ottenere una valutazione precisa della capacità economica reale dell'ex coniuge, considerando non solo il reddito, ma anche beni, investimenti e altre risorse finanziarie.
Revoca Assegno di Mantenimento: come richiederla
In alcuni casi, le parti possono decidere di rinunciare all'assegno di mantenimento, liberando così il coniuge dall'obbligo. Ciò può accadere nel caso in cui il beneficiario vada incontro a un miglioramento della condizione economica o, ad esempio, costituisca una nuova unione coniugale.
In conclusione, la nascita di un nuovo figlio o la formazione di una nuova famiglia da parte di uno dei genitori, pur essendo diritti fondamentali, non comportano una riduzione automatica dell'assegno di mantenimento per i figli nati da una precedente unione. Tali eventi rappresentano circostanze sopravvenute che possono legittimare una richiesta di revisione, la quale sarà valutata dal giudice caso per caso, tenendo sempre come priorità il superiore interesse dei minori.
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