La disciplina dell'assegnazione della casa familiare in caso di crisi della coppia è regolata da due disposizioni normative distinte: l'art. 337-sexies c.c. e il comma 6 dell'art. 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898. Sebbene autorevole dottrina affermi una sostanziale identità di disciplina tra separazione e divorzio, è importante analizzare le specificità e le interpretazioni giurisprudenziali.
Definizione di Casa Familiare
La casa familiare è definita come l'immobile in cui si svolgeva la vita familiare quando la coppia era unita. Non può essere oggetto di assegnazione un immobile in cui i coniugi avessero solo progettato di trasferirsi prima della crisi, senza averne concretizzato l'intento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per casa familiare si intende l'immobile che, al momento della separazione, costituisce ancora il luogo in cui la famiglia vive. L'allontanamento dalla precedente casa familiare comporta uno sradicamento dei figli da quell'ambiente di vita, recidendo il collegamento preesistente.

Presupposti per l'Assegnazione
Un presupposto fondamentale per l'assegnazione della casa coniugale è la presenza di figli minori o, in alcuni casi, di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il giudice assegna la casa coniugale per tutelare l'ambiente domestico e familiare dei minori, garantendo la continuità delle loro abitudini di vita. In assenza di figli, l'assegnazione può essere utilizzata per realizzare, in tutto o in parte, il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri, ma solo su sua specifica domanda.
Quando uno dei coniugi chiede l'assegnazione di un immobile, affermando che si tratta della casa familiare, e l'altro contesta tale qualità, spetta a chi chiede l'assegnazione dimostrarne la sussistenza. I dati anagrafici, tuttavia, fanno sorgere una presunzione iuris tantum.
L'art. 337-sexies c.c. prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno se l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare. La prova di tali eventi è a carico di chi chiede la revoca e deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole, attestando la stabilità e l'irreversibilità degli eventi. Il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.
Natura del Diritto di Godimento
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale attribuisce un diritto personale di godimento, non un diritto reale di abitazione. La giurisprudenza di legittimità è giunta a questa conclusione anche prima dell'intervento novellatore del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha introdotto l'art. 337-sexies c.c. Il giudice ha il potere di assegnare la casa familiare, con effetti di natura obbligatoria.
Beni Mobili e Arredi
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale si estende anche ai beni mobili che costituiscono l'arredo dell'abitazione, a meno che i coniugi non abbiano pattuito diversamente. Tali beni contribuiscono a definire lo standard di vita familiare e l'ambiente quotidiano della prole, comprese le pertinenze dell'immobile, come cantina o garage, nonché arredi ed elettrodomestici.
Nuove Nozze e Convivenza More Uxorio
L'art. 337-sexies c.c. stabilisce formalmente che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario contragga nuovo matrimonio o intraprenda una convivenza more uxorio. Tuttavia, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno chiarito che tale decadenza non opera automaticamente. L'obiettivo primario dell'assegnazione è tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Pertanto, la revoca dell'assegnazione può essere pronunciata dal giudice solo se la nuova convivenza danneggia l'equilibrio psicofisico dei minori o se viene meno la necessità della tutela abitativa. Non è sufficiente una frequentazione occasionale; la convivenza deve avere caratteri di stabilità e continuità.

La giurisprudenza riconosce la continuazione della coabitazione con il genitore assegnatario anche quando il figlio maggiorenne si allontana per studiare fuori sede, purché vi ritorni abitualmente. La mancanza della quotidiana convivenza non fa cessare il vincolo se rimane uno stabile collegamento tra il figlio e la propria residenza.
Accordi tra i Coniugi
Nelle procedure non contenziose (separazione consensuale, divorzio congiunto), i coniugi godono di ampia autonomia negoziale per regolare i propri rapporti, inclusa l'assegnazione della casa familiare. Possono prevedere il trasferimento della proprietà, la costituzione di diritti reali, o accordi di vendita futura. Tali accordi, pur filtrati dal controllo giurisdizionale, configurano veri e propri contratti e sono modificabili o revocabili solo per mutuo consenso, salvo diverse disposizioni legali o sentenze.
Proprietà e Assegnazione
La proprietà dell'immobile non è il criterio esclusivo per l'assegnazione. Anche se la casa è di proprietà esclusiva di un coniuge, può essere assegnata all'altro se ricorrono le condizioni, soprattutto in presenza di figli. Nel caso di comproprietà, l'assegnazione a uno dei coniugi consente l'uso esclusivo senza modificare la proprietà.
Costi e Spese
Le spese condominiali ordinarie e le utenze gravano sul coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie vengono pagate da entrambe le parti. In presenza di un mutuo cointestato, le rate continuano a essere versate da entrambi. Se il mutuo è stipulato da un solo coniuge, quest'ultimo solitamente provvede da solo al pagamento.
Assegnazione in Caso di Terzi Proprietari
La giurisprudenza ha stabilito che il giudice può assegnare la casa coniugale anche quando questa appartenga a terzi, i quali abbiano recuperato il godimento del proprio immobile. Tuttavia, i terzi non possono rimanere assoggettati alle vicende della vita familiare che occupava l'abitazione.
Revoca dell'Assegnazione
La revoca dell'assegnazione non è automatica. Il giudice deve sempre valutare l'interesse dei figli. L'instaurazione di una relazione more uxorio da parte del genitore collocatario non giustifica di per sé la revoca, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori. La valutazione tiene conto dell'interesse della prole alla conservazione dell'habitat domestico.
Il Tribunale di Padova ha recentemente confermato la legittimità degli accordi intercorsi tra i coniugi in sede di divorzio relativamente all’assegnazione della casa coniugale, anche quando questi prevedono condizioni diverse da quelle dettate dall'art. 337-sexies c.c., purché non contrastino con l'interesse dei minori.
Assegnazione della casa coniugale con figli maggiorenni: come funziona
Conclusione
L'assegnazione della casa coniugale in caso di nuove nozze è un tema complesso la cui interpretazione giurisprudenziale è costantemente orientata a bilanciare il diritto di proprietà con il preminente interesse dei figli a mantenere la stabilità del proprio ambiente domestico. La valutazione del giudice è sempre casistica e tiene conto di molteplici fattori.
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