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Art. 36 Codice del Consumo: Nullità delle Clausole Vessatorie nei Contratti Nuziali

Con l'avvento del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) si è creato un potenziale intreccio tra le c.d. "clausole abusive/vessatorie" - di cui agli art. 33 e ss. del Codice del consumo, che ha modificato gli artt. 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies c.c. - e le c.d. "clausole vessatorie" già disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Lo scopo della disciplina sul "consumo" è quello di individuare nei contratti tra il "consumatore" e il "professionista" le c.d. clausole abusive, che sono inefficaci se è presente un importante squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore.

L'essenziale differenza con le clausole c.d. vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile (inserite nei moduli contrattuali prestampati o nei formulari) consta di una parziale tutela stante la possibilità di una espressa accettazione, da parte del contraente, con la c.d. approvazione specifica.

Quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1341 c.c. costituisce una lista rigorosa di condizioni contrattuali che possono essere valide ed efficaci solo se approvate specificatamente per iscritto proprio perché considerate "vessatorie", mentre le altre condizioni contrattuali subiscono gli effetti dell'art. 33 del Codice del Consumo e, se accertata la loro natura vessatoria, sono soggette alla "nullità di protezione" di cui all'art. 36 del Codice del Consumo.

Si passa, quindi, da un tassativo elenco delle clausole valide solo se sottoscritte, nei termini previsti dall'art. 1341 c.c., al principio sancito dall'art. 33 del Codice del Consumo per cui: "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto."

La Tutela del Consumatore nel Contratto di Matrimonio

Oggi giorno i preparativi per le nozze -in alcuni casi- possono richiedere molto tempo. Tra i primi appuntamenti, vi è quello volto alla ricerca e scelta della location in cui si svolgerà il ricevimento. Sotto questo aspetto, diverse sono le soluzioni che “il mercato addetto ai lavori” può offrire: affitto dei soli locali; affitto dei soli locali con messa in comunicazione con i vari addetti alle ulteriori prestazioni (si pensi ai fiori, al catering, musica, intrattenimento ecc cc); affitto dei locali con “all inclusive”. Le soluzioni sono le più varie e per tutti i gusti.

E’ evidente che tutto questo si intersechi con il diritto. La conclusione di un semplice contratto di locazione piuttosto che di un più complesso contratto di prestazione di servizi (che oggi si tenderà a chiamare di “wedding planner”), non può non avere ripercussioni giuridiche.

Come in ogni cosa, a tutela di entrambe le parti, è fondamentale che vi sia un contratto che vincoli e, al contempo, tuteli entrambi. In questo modo, nessuno potrà “mutare le regole del gioco” in corsa.

Ciò detto, potrebbe accadere che il matrimonio salti a causa della volontà delle parti (che non vogliono più addivenire a nozze) o a causa di un evento di forza maggiore (come è stato il coronavirus, relativamente al quale è intervenuta una normativa specifica; potrebbe essere un grave lutto di un familiare oppure una malattia di uno degli sposi che impedisce lo svolgimento della celebrazione).

Laddove l’annullamento delle nozze derivi dalla volontà delle parti, occorre ricordare che nel diritto di famiglia (e, in particolare nel diritto matrimoniale) vige un principio fondamentale e, cioè, la libertà delle parti fino al momento della celebrazione delle nozze: nessuno può imporre ai due nubendi di sposarsi, deve essere un atto di assoluta libertà e personalissimo.

La promessa non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento (come pagare una penale o un indennizzo all’altra parte): art 79 c.c. Un tale principio va, ovviamente, bilanciato con i vari controinteressi compresenti.

Così, se la promessa è fatta per iscritto, da persona maggiorenne d’età o da minore ammesso a contrarre matrimonio o se risulta dalle pubblicazioni, il promittente, qualora senza giusto motivo ricusi successivamente di contrarre le nozze o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro, è tenuto al risarcimento dei danni: art 81 c.c. Questi sono limitati alle spese fatte e alle obbligazioni sostenute a causa di quella promessa (per esempio: acquisto di mobili o preparativi della cerimonia nuziale).

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui vi sia una promessa scritta o si sia arrivati già alle pubblicazioni e il promittente, senza giusto motivo, rifiuti di contrarre le nozze o dia con propria colpa un giusto motivo al rifiuto dell’altra parte, è tenuto al risarcimento dei danni (rectius: al rimborso delle spese sostenute per le nozze, tra cui il ricevimento, il fotografo, i fiori ecc). Restano esclusi i danni morali. Quindi, il “mancato sposo” che ha causato la rottura dovrà, alle condizioni dette, accollarsi le spese (documentate) di carattere patrimoniale.

coppia sposa che annulla matrimonio

La Clausola Penale e il Recesso dal Contratto

Il prestatore di servizi per eventi, comunque, potrebbe inserire nel contratto una clausola per il caso del recesso da parte degli sposi. Una tale clausola potrebbe prevedere il pagamento di una somma nel caso in cui gli sposi decidano di cambiare location.

La Cassazione, con sentenza n. 9937/2019, ha ritenuto la legittimità di una tale clausola, escludendone la riconducibilità nell’alveo delle vessatorie, precisando che, il consenso è derivato da una contrattazione tra le parti.

Si è trattato, nel caso di specie, “della consensuale previsione (ad esito di una puntuale trattativa individuale condotta dalle parti), di una specifica facoltà assicurata al consumatore (quella di recedere dal contratto già concluso), dietro pagamento di un corrispettivo variamente determinato in funzione dell’epoca dell’eventuale recesso, e non già, pertanto, di una clausola penale o di alcun altra forma di coazione unilaterale all’adempimento eventualmente foriera di possibili squilibri nei diritti e negli obblighi delle parti”.

Lo stesso art 1386 c.c. prevede, quale corrispettivo del recesso, la caparra penitenziale. “Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta”.

Il prestatore del servizio potrà, comunque, tutelarsi con delle clausole contrattuali in modo da evitare che, più o meno in prossimità dell’evento, gli sposi recedano dal contratto. Del resto, al giorno d’oggi, i preparativi per grossi eventi quali i matrimoni richiedono lunghi tempi di preparazione (anche mesi e mesi).

Conseguentemente, se il prestatore riceve disdetta a qualche mese di distanza dall’evento, la sua location rimarrà “scoperta” e il prestatore avrà perso una occasione di guadagno, subendo un danno economico di un certo rilievo. È del tutto comprensibile che chi gestisce questo tipo di attività regolamenti in maniera scrupolosa la propria impresa.

Applicazione dell'Art. 36 Codice del Consumo

In modo espresso l'art. 36 del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) individua nella nullità (e non semplicemente nella mera inefficacia come invece disponeva l'abrogato art. 1469 quinquies cod.civ.) la conseguenza della stipulazione del contratto che contiene clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del detto Codice (già artt. 1469 bis e 1469 ter cod. civ.). Per il resto il contratto, depurato delle parti in questione, rimane del tutto fermo.

Il III comma della norma in considerazione caratterizza questa nullità come operante soltanto a vantaggio del consumatore, pur potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si tratta dunque di una nullità relativa c.d. "di protezione", come recita testualmente il titolo dell'art. 36 in esame.

È da ribadire come in precedenza l'art.1469 quinquies cod. civ. parlasse di clausole "inefficaci", (analogamente a quanto ancora prescrive l'art. 1341 cod. civ.). Secondo parte della dottrina si sarebbe tuttavia trattato comunque di invalidità, facendosi leva sulla ritenuta illiceità di dette clausole e sulla compatibilità tra inettitudine alla produzione di effetti e nullità (ben potendo la prima essere la conseguenza della seconda).

In altri termini, le clausole in esame sarebbero state nulle in conseguenza della violazione di norma imperativa.

Attualmente la questione è stata risolta in maniera incontestabile dal legislatore: si tratta espressamente di nullità relativa, anche appellata, proprio per tale motivo, come "di protezione", in quanto posta a tutela del consumatore soltanto, rimanendo preclusa ogni azione volta a far dichiarare nullo il contratto da parte del professionista.

Rilevanti conseguenze si producono anche in relazione agli effetti del decorso del tempo. Configurando infatti la clausola come nulla, non potrà non seguire l'imprescrittibilità dell'azione intesa a farla valere.

Prendiamo ad esempio un contratto nel quale fosse contenuta una clausola vessatoria e che di esso non venisse data attuazione tra le parti. Cosa dire del caso in cui uno dei contraenti instasse per l'attuazione del vincolo conformemente al tenore della clausola? L'altro contraente (sempre che i diritti del primo non debbano essere considerati prescritti) potrà sempre pretendere di dare al contratto un'esecuzione conforme alla parte efficace del medesimo, espunta la parte nulla.

Quando, all'inverso, fosse stata data compiuta attuazione al vincolo, il consumatore protetto dalla nullità potrebbe pur sempre farla valere anche ex post, ferma restando l'eventuale prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito (ciò che accade anche nel caso di volontaria esecuzione di atto nullo).

schema riassuntivo art 36 codice consumo

Clausole Vessatorie Specifiche

Ai sensi del II comma dell'art. 36 del Codice del consumo sono altresì nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano un determinato contenuto o uno specifico profilo effettuale. Si tratta delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

  • escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
  • escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  • prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Ai sensi del IV comma dell'art. 36 del Codice del consumo il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.

Infine l'ultimo comma della norma prescrive la nullità di ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Le Clausole Vessatorie 2/2 (Codice del Consumo) - Diritto Privato in 3 minuti Ep. 238

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