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Le Conseguenze Giuridiche della Rottura della Promessa di Matrimonio e le Dimissioni della Lavoratrice per Matrimonio

La promessa di matrimonio, nel diritto italiano, è un istituto che tutela la libertà matrimoniale, ma che al contempo prevede meccanismi di salvaguardia patrimoniale per le parti coinvolte. In questo contesto, si analizzano sia le conseguenze della rottura della promessa di matrimonio, sia la normativa che protegge le lavoratrici che decidono di dimettersi per contrarre matrimonio.

La Promessa di Matrimonio e i Suoi Effetti Giuridici

La promessa di matrimonio è qualificabile come una dichiarazione bilaterale resa tra due soggetti che si promettono di unirsi in matrimonio. Il principio fondamentale che la ispira è quello della libertà matrimoniale, riconosciuto a livello nazionale e sovranazionale. Nonostante ciò, il legislatore ha previsto un bilanciamento tra questa libertà e il legittimo affidamento generato nel destinatario della promessa. L'art. 80 del Codice Civile obbliga alla restituzione dei doni qualora la promessa semplice sia rimasta inadempiuta. L'art. 81 c.c., invece, obbliga al risarcimento dei danni solo nel caso in cui il rifiuto abbia riguardato la promessa solenne (gli sponsali), caratterizzata da specifici requisiti di forma e sostanza.

Il sintagma "giusto motivo", richiamato dall'art. 81 c.c., si riferisce a fatti ignorati al momento della promessa che, se conosciuti, avrebbero dissuaso il promittente dalla conclusione. La giurisprudenza ha interpretato questo concetto in modo rigoroso, valutando la serietà e la gravità del motivo alla base del rifiuto. La scoperta del tradimento della futura moglie, ad esempio, può essere astrattamente considerata un giusto motivo di ricusazione delle nozze. Tuttavia, la valutazione finale spetta al giudice, che considera sia elementi oggettivi che soggettivi, basandosi sulla morale e sul sentire comune.

È onere del promittente che intende giustificare il proprio rifiuto fornire una rigorosa prova che il suo comportamento abbia avuto origine dalla colpa dell'altro promittente. In caso contrario, si applica la regola generale della soccombenza per il fatto non provato. La ratio dell'obbligo di reintegrazione patrimoniale previsto dall'art. 81, primo comma, c.c. è la tutela del legittimo affidamento del promissario, deluso da un rifiuto ingiustificato. Le spese indennizzabili sono circoscritte a quelle fatte ed obbligazioni contratte "a causa della promessa di matrimonio", ponendo un limite alle pretese patrimoniali.

I doni tra fidanzati, disciplinati dall'art. 80 c.c., non sono equiparabili alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni. Possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, comprese quelle indirette. Ai fini dell'azione restitutoria, è necessario accertare che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio" e che non trovino altra plausibile giustificazione. L'acquisto di un appartamento da parte di un nubendo, finanziato con denaro dell'altro in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, rientrante nella previsione dell'art. 80 c.c.

L'azione di ripetizione dei doni può essere esperita entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (art. 80 c.c.).

Coppia che si scambia anelli di fidanzamento

Dimissioni della Lavoratrice per Matrimonio: Tutela e Procedure

La tutela della donna che contrae matrimonio risale ad oltre mezzo secolo fa, con la legge n. 7 del gennaio 1963, ripresa dall'art. 35 del decreto legislativo n. 198/2006. Il licenziamento della lavoratrice (ad eccezione di quelle addette ai servizi familiari e domestici) intimato per causa di matrimonio è nullo. Tale nullità opera in un periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dalla celebrazione.

Le sole cause che legittimano il licenziamento sono la colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, o la cessazione dell'attività dell'azienda. La Corte di Cassazione ha specificato che l'individuazione dei fatti che legittimano il recesso deve essere effettuata in maniera rigorosa. Sono stati riconosciuti come legittimi licenziamenti giustificati da gravi inadempimenti, come assenze ingiustificate e inaffidabili.

La presunzione di nullità del licenziamento per causa di matrimonio opera anche per nozze successive alle prime e riguarda ogni provvedimento di licenziamento intervenuto nel periodo considerato, indipendentemente dal momento in cui la decisione sia stata attuata. Opera anche nel caso in cui la lavoratrice abbia omesso di comunicare l'evento coniugale al datore di lavoro. È onere del datore di lavoro provare in giudizio che il recesso non sia avvenuto a causa del matrimonio.

Le conseguenze della dichiarazione di nullità del licenziamento sono le stesse sia per le lavoratrici assunte prima del 7 marzo 2015 che per quelle il cui rapporto di lavoro si sia instaurato sotto il regime delle "tutele crescenti". Prevedono la reintegrazione nel posto di lavoro, con il pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno del recesso a quello della effettiva reintegra, detratto l'eventuale aliunde perceptum, e delle conseguenti contribuzioni previdenziali e assistenziali. La lavoratrice può rinunciare alla reintegra chiedendo il pagamento di un importo economico pari a 15 mensilità.

Con riferimento alle dimissioni, l'art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015 aveva salvato dalla procedura telematica solo la convalida delle dimissioni della madre e del padre entro i 3 anni dalla nascita del bambino. Tuttavia, una FAQ del Ministero del Lavoro ha chiarito che anche le dimissioni della lavoratrice per matrimonio devono essere presentate utilizzando la procedura telematica. Una volta efficaci, devono essere confermate entro un mese davanti a un funzionario della Direzione territoriale del Lavoro.

Documento legale con sigillo

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Il licenziamento della lavoratrice intimato per causa di matrimonio è nullo, con una presunzione relativa che opera nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dalla celebrazione. La legge tutela la lavoratrice che contrae matrimonio, prevedendo nullità del licenziamento intimato per tale causa, salvo specifiche esimenti come la colpa grave o la cessazione dell'attività aziendale.

La promessa di matrimonio è un istituto giuridico che, sebbene non obblighi a contrarre nozze, prevede la restituzione dei doni e, in determinate circostanze, il risarcimento dei danni subiti a causa della rottura della promessa stessa. La tutela della libertà matrimoniale è un principio cardine del nostro ordinamento, ma non esclude la necessità di salvaguardare l'affidamento legittimo delle parti.

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